14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3881 del 10 ottobre 2000
Testo massima n. 1
La disciplina della revoca della patente prevista dal nuovo codice della strada è più favorevole all’imputato di quella precedente in quanto, mentre nella vigenza del codice della strada abrogato spettava alla discrezionalità del giudicante individuare i casi di particolare gravità che consentivano la revoca dell’autorizzazione alla guida, l’art. 222, comma terzo, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, prevede la possibilità della revoca detta esclusivamente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
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