Cass. pen. n. 4086 del 19 aprile 1996

Testo massima n. 1


Il giudice è tenuto a disporre con la sentenza di applicazione della pena la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a nulla rilevando che di questa non sia stata fatta menzione nella richiesta di patteggiamento. La detta sanzione, infatti, non può formare oggetto di accordo tra le parti.

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