Cass. pen. n. 12316 del 29 marzo 2002
Testo massima n. 1
Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.
Normativa correlata
- Art. 116 Codice della Strada - Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore
- Art. 186 Codice della Strada - Guida sotto l'influenza dell'alcool
- Art. 218 Codice della Strada - Sanzione accessoria della sospensione della patente
- Art. 222 Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati