Art. 218 – Codice della strada – Sanzione accessoria della sospensione della patente

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.

3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.

4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 12700/2011

In tema di depenalizzazione dei reati minori, il principio fissato dagli artt. 100 e 101 del d.lgs. 507/1999 i quali prevedono che nel caso di procedimenti definiti anteriormente all’entrata in vigore della nuova legge restano eseguibili le pene accessorie relative alle violazioni depenalizzate, se ancora applicabili come sanzioni amministrative accessorie, va esteso, per esigenze di ragionevolezza, anche alle sanzioni accessorie che avevano sin dall’inizio natura amministrativa. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la revoca della condanna penale inflitta per il reato, poi depenalizzato, di guida di autoveicolo durante il periodo di sospensione di validità della patente, previsto dall’art. 218, sesto comma, cod. strad., non facesse venir meno l’eseguibilità della revoca della patente, già prevista originariamente come sanzione amministrativa accessoria per il detto reato).

Cass. pen. n. 4145/2011

La durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto e alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato.

Cass. civ. n. 10666/2006

Il Prefetto è l’unica autorità amministrativa competente ad ordinare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e il suo periodo di durata, nei quindici giorni imposti dall’art. 218, comma 2, cod. strad., a decorrere dalla ricezione dei documenti dall’organo accertatore. Il Prefetto è altresì la sola autorità amministrativa competente sulle sanzioni oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ed è, quindi, l’unico legittimato passivo quando si controverta di sospensione della patente di guida, anche se irrogata ai sensi dell’art. 220 e ss. cod. strad.

Cass. civ. n. 7071/2006

Nella disciplina posta dall’art. 218 cod. str. in tema di sospensione della patente di guida, il termine, perentorio (v. Corte cost., sent. n. 276 del 1998), di venti giorni dall’accertamento della violazione che dà luogo a detta sospensione, entro il quale il Prefetto deve adottare il relativo provvedimento, è prorogato, in caso di scadenza in un giorno festivo, al primo giorno feriale successivo.

Cass. pen. n. 12316/2002

Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.

Cass. civ. n. 3832/2001

La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, ove consegua per legge alla violazione di determinate norme del - Codice della strada (nella specie, eccesso di velocità), per la quale è stata applicata la sanzione pecuniaria principale, e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, non costituendo questo ultimo fatto presupposto indefettibile per l’applicazione di detta sanzione accessoria.

Cass. civ. n. 3454/2001

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi del secondo comma dell’art. 223 del nuovo - Codice della strada, avendo natura cautelare, non è subordinato alla presentazione della querela per il reato di lesioni colpose da parte della persona offesa, ed il giudizio di opposizione al provvedimento ha unicamente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza dei requisiti formali e sostanziali per la sua adozione, con particolare riferimento all’esistenza dei fondati elementi di una evidente responsabilità (vedi Corte Cost. sent. 170/1998).

Cass. pen. n. 4940/1999

Compete al giudice penale, in forza degli artt. 222, comma 3, e 224, comma 2, cod. strad., l’applicazione della sanzione della revoca della patente prevista dall’art. 218 cod. strad. per il caso di esercizio della guida in violazione di un provvedimento di sospensione della patente.

Cass. pen. n. 862/1999

In tema di patteggiamento la durata della sanzione amministrativa accessoria, quando non sia stata indicata nella richiesta delle parti e non coincida con il limite temporale minimo o non sia a questo assai vicina, va motivata con riferimento ai parametri posti dall’art. 218, comma 2, cod. strad. (Fattispecie: sospensione della patente di guida accessoria al reato di guida in stato di ebbrezza).

Cass. pen. n. 8488/1998

Qualora alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati invia generale dal secondo comma dell’art. 218 del - Codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l’autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente.

Cass. pen. n. 2207/1997

La guida con patente sospesa a tempo indeterminato è sanzionata penalmente a norma dell’art. 218, comma sesto, e non amministrativamente a norma dell’art. 128 comma secondo del nuovo cod. strada, che riguarda la diversa ipotesi della guida con patente valida e non sospesa, senza che il conducente si sia sottoposto agli accertamenti ed esami disposti dall’Autorità.

Cass. pen. n. 4137/1996

In tema di sanzioni amministrative accessorie derivanti dalla violazione di norme del - Codice della strada, poiché, secondo gli artt. 218 e 219 cod. str., la competenza ad ordinare la sospensione o la revoca della patente appartiene ordinariamente al prefetto, è illegittima la sentenza che applica le sanzioni predette in un caso in cui tale potere non sia stato al giudice espressamente ed eccezionalmente conferito dalla legge. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza con la quale il pretore aveva ordinato la revoca della patente come sanzione accessoria alla condanna per il reato, previsto dall’art. 218, comma sesto, cod. str., di circolazione abusiva nel periodo di sospensione di validità della patente; ed ha precisato altresì che l’unica ipotesi in cui, nel vigente - Codice della strada, è attribuito al giudice il potere di disporre la revoca della patente, è quella prevista dal terzo comma dell’art. 222 per il caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale nella violazione di norme da cui siano derivati danni alle persone).

Cass. pen. n. 9568/1995

L’art. 218, comma sesto, del nuovo codice stradale che disciplina la guida di veicoli con patente sospesa è norma più favorevole al reo di quella dell’art. 80, comma tredicesimo, del codice stradale abrogato, sia perché la pena detentiva è fissata, nel minimo, in misura largamente inferiore a quella del vecchio codice, sia perché alla condanna non consegue la misura di sicurezza ablatoria della confisca del veicolo, ma solo alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente (che non impedisce un successivo, nuovo rilascio del titolo abilitante). Ne consegue che, per il principio del favor rei, alla guida di veicolo con patente sospesa commessa prima della data di entrata in vigore del nuovo - Codice della strada e giudicata successivamente ad essa, si applica il regime del codice vigente.

La violazione della prescrizione avente ad oggetto la sospensione della patente di guida — che inerisce alla libertà controllata conseguente alla conversione di pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato — dà luogo sia alla conversione della parte di libertà controllata non ancora eseguita in un eguale periodo di reclusione o arresto, secondo la specie di pena pecuniaria originariamente inflitta, sia alla consumazione del reato di guida con patente sospesa, prevista dall’art. 218 del nuovo - Codice della strada.