Cass. pen. n. 4145 del 3 febbraio 2011
Testo massima n. 1
La durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto e alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato.
La durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto e alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato.