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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2207 del 28 ottobre 1997

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2207 del 28 ottobre 1997

Testo massima n. 1

L’applicazione dello speciale procedimento previsto dall’art. 444 c.p.p. implica necessariamente il venire meno della giurisdizione del giudice penale sull’illecito amministrativo in quanto la possibilità del giudice penale di prendere cognizione di una violazione amministrativa connessa ad un reato presuppone il contemporaneo svolgimento del giudizio di merito sul reato e sull’illecito. [ Fattispecie relativa a connessione tra il reato di omicidio e la contravvenzione di eccesso di velocità ].

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