Cass. pen. n. 12700 del 30 marzo 2011
Testo massima n. 1
In tema di depenalizzazione dei reati minori, il principio fissato dagli artt. 100 e 101 del d.lgs. 507/1999 i quali prevedono che nel caso di procedimenti definiti anteriormente all’entrata in vigore della nuova legge restano eseguibili le pene accessorie relative alle violazioni depenalizzate, se ancora applicabili come sanzioni amministrative accessorie, va esteso, per esigenze di ragionevolezza, anche alle sanzioni accessorie che avevano sin dall’inizio natura amministrativa. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la revoca della condanna penale inflitta per il reato, poi depenalizzato, di guida di autoveicolo durante il periodo di sospensione di validità della patente, previsto dall’art. 218, sesto comma, cod. strad., non facesse venir meno l’eseguibilità della revoca della patente, già prevista originariamente come sanzione amministrativa accessoria per il detto reato).