14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 930 del 29 gennaio 1996
Testo massima n. 1
L’assenza della parte civile nel giudizio di appello non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall’art. 82, comma 2, c.p.p.
Testo massima n. 2
Nel processo celebrato con le forme del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell’art. 603, comma 3, c.p.p.; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all’assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all’adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova. [ Nell’occasione la Corte ha altresì precisato che alle parti rimane comunque la possibilità di sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado, e che l’acquisizione di prove ammesse ex officio non fa perdere all’imputato il beneficio della diminuzione della pena di cui all’art. 442, comma 2, c.p.p. ].
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