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Art. 82 — Revoca della costituzione di parte civile

Art. 82 — Revoca della costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale [ 122 c.p.p.] in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti [ 83, 85 c.p.p.].

2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell’articolo 523 ovvero se promuove l’azione davanti al giudice civile [ 75 c.p.p., 23 disp. att.].

3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l’intervento della parte civile ha cagionato all’imputato e al responsabile civile. L’azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.

4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell’azione in sede civile .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 19380/2017

In tema di disciplina della parte civile, ai sensi degli artt. 82, comma secondo, e 523, comma secondo, cod. proc. pen., la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzione in giudizio in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, è necessario acquisire processualmente, con stabile documentazione, le precise richieste del danneggiato. [Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile la cui costituzione doveva ritenersi tacitamente revocata per la mancata presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio di primo grado].

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Cass. pen. n. 24725/2015

Quando la rinuncia della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello è illimitata ed incondizionata [e quindi prescinde del tutto anche dal soddisfacimento delle pretese restitutorie o di risarcimento del danno azionate con l’originaria costituzione], il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile.

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Cass. pen. n. 3454/2015

La revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l’azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi. [Nella fattispecie, relativa ad infortunio sul lavoro, la Corte ha ritenuto coincidenti “causa petendi” e “petitum” in quanto, con la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio civile, era stato invocato nuovamente l’accertamento della responsabilità dei convenuti per i fatti già oggetto del processo penale].

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Cass. pen. n. 6249/2011

Non determina revoca implicita della costituzione l’assenza della parte civile all’udienza di discussione nel giudizio abbreviato incondizionato, di cui abbia accettato gli effetti, se le conclusioni siano state in precedenza formulate in forma scritta.

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Cass. pen. n. 12959/2006

Non integra gli estremi della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82, comma secondo, c.p.p., la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello, posto che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che deve escludersi, in forza della clausola di applicabilità enunciata dall’art. 598 c.p.p., l’operatività in appello della disposizione sanzionatoria, in chiave processuale, prevista dall’art. 82 c.p.p.

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Cass. pen. n. 31320/2004

Il trasferimento dell’azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l’estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. [Nella fattispecie la Corte, investita di un ricorso proposto dall’imputato e relativo alla responsabilità penale, preso atto della revoca, ha annullato senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute].

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Cass. pen. n. 41141/2001

Non costituisce revoca implicita della costituzione di P.C. il fatto che le conclusioni orali, anziché precedere, la presentazione per iscritto, siano state formulate soltanto alla fine della discussione, dopo quelle dell’imputato, purché esse richiamino quelle scritte, già depositate in precedenza ed idonee ad assicurare al processo una stabile documentazione delle richiste del danneggiato.

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Cass. pen. n. 9334/1999

In tema di costituzione di parte civile, la revoca tacita consegue se la parte civile promuove davanti al giudice civile la medesima azione «per le restituzioni e il risarcimento del danno», prevista dall’art. 74 c.p.p. Tale non è la domanda al giudice civile di sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento del danno, cui sia stato condannato, anche in forma generica, l’imputato con sentenza penale da lui impugnata con ricorso per cassazione.

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Cass. pen. n. 12744/1998

In tema di revoca della costituzione di parte civile, la previsione dell’art. 82, comma secondo, c.p.p., secondo cui la costituzione si intende revocata se la parte civile «promuove l’azione davanti al giudice civile», non riguarda l’ipotesi in cui il danneggiato dal reato, esercitata in sede penale l’azione civile ed ivi ottenuto accoglimento della domanda risarcitoria per l’an, proponga poi davanti al giudice civile domanda per il quantum. In tale ipotesi, infatti, non si ha doppio esercizio della stessa azione, ma esercizio di altra azione fondata sulla prima, essendo irrilevante, ai fini della permanenza della parte civile nel processo penale, che la statuizione adottata in sede penale non sia ancora passata in giudicato, comportando ciò solo la conseguenza della sospensione del giudizio civile.

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Cass. pen. n. 7297/1998

In tema di costituzione di parte civile, se è vero che la revoca della costituzione medesima determina, senza necessità di apposita dichiarazione di esclusione, l’estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale con la conseguente impossibilità, secondo quanto prescrive il terzo comma dell’art. 82 c.p.p., che siano emesse statuizioni afferenti a tale rapporto, qualora il giudice abbia erroneamente in tal senso disposto considerando immanente la costituzione, deve riconoscersi la legittimazione ad impugnare tale decisione di chi, pur avendo rinunciato alle pretese risarcitorie, si trovi comunque ad essere condannato alle spese ai sensi del secondo comma dell’art. 541 c.p.p. [Nell’occasione la Corte ha altresì precisato che la parte civile la quale, nonostante l’avvenuta revoca della costituzione, viene ad essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato prosciolto, ha sempre diritto — non vigendo nei suoi confronti la presunzione legale di conoscenza per cui non è necessario l’avviso di deposito nell’ipotesi che la motivazione venga depositata entro quindici giorni dalla pronuncia — alla comunicazione dell’avvenuto deposito del provvedimento, non potendo la stessa ritenersi presente alla lettura del dispositivo né tenuta, proprio per il convincimento di non essere più parte nel processo, ad attivarsi per conoscere la motivazione, e ciò anche in analogia a quanto espressamente previsto per il querelante dal secondo comma dell’art. 542 c.p.p.]. 1990, n. 12447

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Cass. pen. n. 8334/1996

Non è applicabile l’art. 82, secondo comma, c.p.p., in virtù del quale la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le proprie conclusioni, nell’ipotesi in cui il giudice abbia invitato le parti a concludere esclusivamente su questioni pregiudiziali ed abbia quindi pronunciato sentenza di proscioglimento per tardività della querela. [Fattispecie in tema di diffamazione].

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Cass. pen. n. 930/1996

L’assenza della parte civile nel giudizio di appello non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall’art. 82, comma 2, c.p.p.

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Cass. pen. n. 12447/1990

La revoca della costituzione di parte civile, determinando l’estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. Di conseguenza la Cassazione, investita di un ricorso proposto dall’imputato e relativo alla responsabilità penale, deve — preso atto della revoca — annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute

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