14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24725 del 11 giugno 2015
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in Massimario
Testo massima n. 1
Quando la rinuncia della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello è illimitata ed incondizionata [ e quindi prescinde del tutto anche dal soddisfacimento delle pretese restitutorie o di risarcimento del danno azionate con l’originaria costituzione ], il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile.
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