Cass. pen. n. 9334 del 22 luglio 1999
Testo massima n. 1
In tema di costituzione di parte civile, la revoca tacita consegue se la parte civile promuove davanti al giudice civile la medesima azione «per le restituzioni e il risarcimento del danno», prevista dall'art. 74 c.p.p. Tale non è la domanda al giudice civile di sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento del danno, cui sia stato condannato, anche in forma generica, l'imputato con sentenza penale da lui impugnata con ricorso per cassazione.