10 Gen Art. 1171 — Denunzia di nuova opera
Il proprietario [ 832 ], il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio [ 2813 ].
L’autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell’opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell’opera e per il risarcimento del danno, che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 25456/2017
In tema di azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora il “petitum” sostanziale della domanda tuteli un diritto soggettivo e non lamenti l’emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all’esercizio di poteri discrezionali spettanti alla P.A. (Fattispecie in tema di denuncia di nuova opera esercitata, da un privato, nei confronti di ente locale territoriale al fine di tutelare di una servitù di passaggio).
Cass. civ. n. 16259/2017
I procedimenti di nunciazione si articolano in due fasi, la prima delle quali, di natura cautelare, si esaurisce con l’emissione di un’ordinanza che concede o nega la tutela interinale, e la seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull’effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata: ne consegue che l’ordinanza emessa in sede di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso il provvedimento reso all’esito della fase cautelare, condividendo i caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest’ultimo, è inidonea ad acquisire, dal punto di vista formale e sostanziale, efficacia di giudicato e non è, pertanto, ricorribile per cassazione, neppure limitatamente al profilo concernente le spese, la cui contestazione – ove il soccombente non intenda iniziare il giudizio di merito – va effettuata in sede di opposizione al precetto intimato su tale titolo ovvero all’esecuzione, ove iniziata sulla base di esso.
Cass. civ. n. 4686/2017
Il procedimento di nunciazione, nel regime antecedente all’istituzione del giudice unico di primo grado, è caratterizzato da due fasi distinte, l’una cautelare e l’altra di merito, del medesimo giudizio, sicché nella seconda di esse, anche ove si svolga innanzi ad un giudice diverso per ragioni di competenza per valore, non occorre una nuova domanda, rimanendo sufficiente, valida ed efficacia quella iniziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la procura apposta in calce al ricorso introduttivo della fase cautelare di un’azione nunciatoria idonea a fondare la legittimazione del medesimo procuratore anche per il successivo giudizio di merito, malgrado l’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società che l’aveva conferita, stante l’efficacia ultrattiva del mandato alle liti nell’ambito del giudizio per il quale era stato rilasciato).
Cass. civ. n. 21301/2016
In considerazione della struttura unica, ancorché bifasica, dei procedimenti nunciatori, le domande possessorie di merito proposte oltre il termine annuale fissato ex artt. 1168 e 1170 c.c. non sono soggette alla decadenza prevista da tali norme, alla duplice condizione che l’interessato, che abbia agito ai sensi degli artt. 1171 o 1172 c.c., abbia tempestivamente chiesto, in quella sede, l’adozione di provvedimenti provvisori e le successive domande possessorie concernano la medesima lesione del possesso trattata con la denuncia di nuova opera o con quella di danno temuto; tanto, ancorché il giudice, nel definire il solo procedimento nunciatorio, manchi di rinviare la causa per il merito possessorio e quest’ultimo costituisca oggetto di un procedimento successivamente introdotto ad iniziativa di chi lamenti lo spoglio o la turbativa del possesso. (Fattispecie successiva alla l.n. 353 del 1990).
Cass. civ. n. 7260/2015
In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l’ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un’autonoma domanda di merito. Il processo di cognizione che si svolga in difetto dell’atto propulsivo di parte, a causa dell’erronea fissazione giudiziale di un’udienza posteriore all’ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d’ufficio dal giudice e non sanata dall’instaurarsi del contraddittorio tra le parti.
Cass. civ. n. 21491/2012
La denuncia di nuova opera può essere proposta anche con riferimento ad opere, che pur se non immediatamente lesive, siano suscettibili di essere ritenute fonte di un futuro danno in forza dei caratteri obiettivi che potrebbero assumere se condotte a termine. La condizione dell’azione di nuova opera, pertanto, non deve necessariamente identificarsi in un danno certo o già verificatosi, ma può anche riconoscersi nel ragionevole pericolo che il danno si verifichi in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell’opera portata a compimento.
Cass. civ. n. 3436/2011
Il provvedimento cautelare (nella specie, denuncia di nuova opera) chiesto in corso di causa dà vita ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito. Ne consegue che la regolamentazione delle spese processuali di detto subprocedimento non può che essere disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest’ultimo.
Cass. civ. n. 2756/2011
Nell’azione nunciatoria, i requisiti che condizionano la proponibilità dell’azione nella fase cautelare (l’infrannualità dall’inizio dell’opera e la sua incompletezza) e la concessione della misura richiesta (pericolo di danno) non rilevano nella successiva fase di merito, nella quale l’attore è tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunciata lesione alla situazione di fatto o al diritto fatti valere.
Cass. civ. n. 6480/2010
Qualora l’azione nunciatoria non abbia ad oggetto la richiesta di demolizione di un’opera, bensì il ripristino dello stato dei luoghi, la domanda può essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e, pertanto, quando essa sia avanzata contro l’autore del fatto dannoso, non si verifica un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra lo stesso ed il proprietario o comproprietario del fondo sul quale l’opera illegittima è stata eseguita.
Cass. civ. n. 9909/2009
La denuncia di nuova opera, quando sia rivolta in via urgente alla sospensione immediata dei lavori e, successivamente, al ripristino della situazione antecedente alla lesione del diritto reale di cui si invoca la tutela possessoria o petitoria, non può essere oggetto della cognizione arbitrale, né in fase cautelare né in ordine al giudizio a cognizione piena, richiedendo necessariamente l’esercizio giudiziale di poteri coercitivi.
Cass. civ. n. 4633/2007
In tema di azioni nunciatorie nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogni qual volta si denuncino mere attività materiali della p.a., che possano recare pregiudizio a beni di cui il privato assume essere proprietario o possessore, e, in relazione al petitum sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, senza che assuma rilievo in contrario il contenuto concreto del provvedimento richiesto per rimuovere lo stato di pericolo denunciato, il quale può implicare soltanto un limite interno alle attribuzioni di quel giudice, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.
Cass. civ. n. 24026/2004
L’azione di denunzia di nuova opera (che è diretta ad ottenere le misure più immediate per evitare danni alla cosa posseduta mediante un procedimento sommario che si esaurisce con l’emanazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento della pretesa cautelare) e quella di spoglio (che è destinata a tutelare nel merito, anche se preceduta da una fase interdittale, il possessore nei confronti dell’autore dello spoglio medesimo) hanno finalità e presupposti diversi, e la loro autonomia esclude che in virtù di un principio di specialità possa ravvisarsi l’esperibilità soltanto della prima in caso di contestuale esistenza delle condizioni legittimanti l’esercizio di entrambe.
Cass. civ. n. 10282/2004
Nel procedimento di denuncia di nuova opera e di danno temuto, la fase cautelare e quella, successiva, di merito, sono, tra loro, del tutto autonome, sicché le valutazioni correttamente compiute in sede di convalida della misura cautelare non possono, sic et simpliciter legittimamente porsi a fondamento della decisione della fase di merito, necessitando, per converso, in quella sede, una valutazione affatto completa ed esaustiva di ogni tema di giudizio introdotto dalle parti, ivi inclusa, ovviamente, quella relativa alla situazione di fatto addotta a fondamento della richiesta introduttiva del giudizio, onde regolare definitivamente il rapporto tra soggetto autore della situazione di pericolo e soggetto esposto alla stessa (l’uno e l’altro nella qualità di titolari di diritti reali sui due fondi confinanti), sulla base della effettiva entità di quel pericolo, della individuazione dell’intervento idoneo ad eliminarlo, della definitiva identificazione dell’onerato all’intervento e della misura di tale onere.
Cass. civ. n. 11027/2003
Le azioni di nunciazione (artt. 1171 e 1172 c.c.) sono preordinate a difesa sia della proprietà o di altro diritto reale, sia del semplice possesso e l’ordinario giudizio di merito successivo alla fase preliminare e cautelare ha natura petitoria o possessoria a seconda che la domanda, alla stregua delle ragioni addotte a fondamento di essa (causa petendi) e delle specifiche conclusioni (petitum), risulti, secondo la motivata valutazione del giudice, volta a perseguire la tutela della proprietà o del possesso. Ne consegue che la qualificazione di «azione di nunciazione», comprendendo entrambe le fasi del giudizio, impone che, esaurita quella cautelare, quella a cognizione ordinaria abbia poi ad oggetto un accertamento, alternativamente, relativo alla proprietà o al possesso.
Cass. civ. n. 12511/2001
Nel procedimento di nunciazione la fase cautelare, finalizzata alle determinazioni provvisorie per la cui concessione è richiesta la ricorrenza delle condizioni poste dall’art. 1171, primo comma, c.c., è distinta da quella di merito, destinata a completare l’indagine sul fondamento della tutela, petitoria o possessoria, domandata dal ricorrente, entrambe, tuttavia, costituiscono fasi di un unico grado del medesimo giudizio — anche quando, prima della novella sul giudice unico di primo grado, la seconda dovesse svolgersi innanzi ad un giudice diverso, trattandosi di giudizio petitorio, per ragioni di competenza per valore — onde nella seconda fase non necessita una nuova domanda, essendo sufficiente, valida ed efficace quella iniziale; in detta seconda fase, poi, l’attore non incontra alcuna preclusione in ordine ai requisiti che, invece, condizionano la proponibilità dell’azione in sede cautelare (infrannualità dall’inizio dell’opera ed incompletezza della stessa) e la concessione della misura richiesta (pericolo di danno) ed è tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunziata lesione alla situazione di fatto od al diritto fatti valere.
Cass. civ. n. 4867/2001
In tema di denuncia di nuova opera e di danno temuto, il difetto dei requisiti della mancata ultimazione dell’opera e del mancato decorso di un anno dall’inizio dei lavori osta all’adozione di provvedimenti provvisori e urgenti, nella fase preliminare di natura cautelare, ma non interferisce sulla successiva fase di merito e sulla proponibilità della relativa domanda, qualora si tratti di azione di natura petitoria e non meramente possessoria.
Cass. civ. n. 39/2001
Qualora la coltivazione di una cava (o miniera) da parte della pubblica amministrazione o di un suo concessionario, arrechi nocumento o pericolo di danno ai diritti di un privato e tale situazione non discenda dalle scelte amministrative, ma dall’inosservanza di corrette modalità tecniche dell’attuazione concreta di tali scelte, il privato può esercitare l’azione nunciatoria davanti al giudice ordinario; infatti, i provvedimenti richiesti, pur implicanti la condanna ad un facere, non interferiscono su atti discrezionali della P.A.
Cass. civ. n. 12314/1992
Nei confronti della pubblica amministrazione sono esperibili azioni di nunciazione allorché il comportamento perseguito non si ricolleghi a provvedimenti che esprimono la potestà deliberativa dell’amministrazione stessa, come nel caso in cui risulti oggetto di una mera comunicazione all’interessato da parte dell’ufficio competente, ma privo della suddetta potestà, o allorché, pur in presenza di un collegamento siffatto, la situazione di pericolo denunciata non derivi dall’attività in sé, ma dalle sue modalità di realizzazione in violazione delle regole poste dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia dei diritti altrui.
Cass. civ. n. 9235/1992
La distanza tra una costruzione ed una strada pubblica — quale è quella di quaranta metri dal ciglio stradale, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 e altra eventualmente minore, prevista da un piano regolatore — è stabilita nell’interesse dell’ente pubblico proprietario della strada medesima e non già del proprietario della costruzione, che è titolare di un mero interesse legittimo, non tutelabile, per il divieto di cui all’art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, con azione di nunciazione nei confronti del detto ente, neanche quando la determinazione delle distanze emerga dal progetto esecutivo di costruzione della strada e non venga rispettata in occasione della sua effettiva realizzazione.
Cass. civ. n. 7826/1991
Nelle azioni di nunciazione contro la pubblica amministrazione, la questione della giurisdizione del giudice ordinario va risolta alla stregua della pretesa sottesa al richiesto provvedimento cautelare, stabilendo se essa si colleghi o meno ad una posizione di diritto soggettivo, non sulla base della natura di detto provvedimento, la quale può rilevare sotto il diverso profilo dei limiti interni delle attribuzioni di quel giudice (in relazione al divieto di cui all’art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E).
Cass. civ. n. 4649/1991
La denuncia di nuova opera, avendo carattere preventivo in quanto mira ad evitare un danno, può essere promossa, così per difendere il possesso come per difendere il diritto di proprietà od un qualsiasi altro diritto reale, quando la nuova opera da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, e da cui si ha ragione di temere che sia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del diritto o del possesso del denunciante, non sia ancora terminata. Quando invece l’opera è stata portata a termine, non si può ricorrere all’azione di nunciazione, il cui esperimento peraltro non costituisce un onere, ma si deve fare ricorso alle azioni repressive volte alla rimozione e alla definitiva eliminazione della situazione dannosa, e in particolare, quando, si intende difendere il possesso, alle azioni possessorie di cui agli artt. 1168, 1170 c.c.
Cass. civ. n. 4510/1991
Con riguardo all’azione di nunciazione, proposta dal condominio di un edificio nei confronti del comune, in relazione al pregiudizio alla stabilità del fabbricato derivante dalle vibrazioni prodotte dagli automezzi di pubblico trasporto urbano, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ove si verta in tema non d’impugnazione di atti o provvedimenti amministrativi, ma di tutela del diritto dominicale, nei rapporti di vicinato, contro immissioni eccedenti la normale tollerabilità (art. 844 c.c.), mentre non rileva, al fine di detta giurisdizione, il tipo della pronuncia cautelare richiesta (influente sotto il diverso profilo dei limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. e).
Cass. civ. n. 3160/1990
La domanda, con la quale il proprietario di un fondo, mediante azione di nunciazione, alleghi il verificarsi di un proprio danno, per effetto di lavori intrapresi, senza le comuni cautele imposte da prudenza e diligenza, dal concessionario di attività estrattiva su confinante terreno demaniale di uso civico, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, perché è rivolta a tutelare posizioni di diritto soggettivo, senza interferenza sul rapporto amministrativo di concessione (salvo restando il limite interno delle attribuzioni di detto giudice ordinario, discendente da divieto di condannare la P.A. ad un determinato comportamento), e senza essere riconducibile fra le istanze possessorie devolute alla giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici ai sensi dell’art. 30 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, il quale, si riferisce ai soli reclami relativi a situazioni di fatto corrispondenti all’esercizio di uso civico.
Cass. civ. n. 2897/1987
Il criterio discretivo tra denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto risiede soltanto nel diverso modo in cui l’attività umana ha determinato l’insorgere del pericolo e nella conseguente diversità del rimedio da adottare. La prima, infatti, postula un facere, cioè l’intrapresa di un quid, nel proprio o nell’altrui fondo, capace di arrecare pregiudizio al bene oggetto della proprietà o del possesso del denunciante, e prevede come rimedio l’inibizione di tale intrapresa o la subordinazione della sua prosecuzione all’adozione di determinate cautele; la seconda postula, invece, un non facere,
ossia l’inosservanza dell’obbligo di rimuovere una situazione di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa, comportante pericolo di un danno grave e prossimo per il bene in proprietà o in possesso del denunciante, e prevede come rimedio l’ordine, a chi abbia la piena disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest’ultimo.
Cass. civ. n. 4137/1983
Nel procedimento di denuncia di nuova opera, la legittimazione passiva, nella prima fase (a cognizione sommaria) – intesa ad ottenere un provvedimento che assicuri la conservazione della situazione materiale dedotta in causa, con l’inibizione di un suo mutamento o con la predisposizione di cautele idonee per la rimessione in pristino – spetta tanto all’autore materiale dell’opera, quanto all’eventuale autore morale, mentre nella seconda fase (di merito ed a cognizione piena), si determina in base alla natura, possessoria o petitoria, della domanda proposta, con la conseguenza che il legittimato passivo si identifica nel destinatario del comando dettato dalla norma invocata dall’attore e, quindi, nell’esecutore materiale ed in quello morale dell’opera, se il denunciante agisce in possessorio, e nel proprietario o titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio. Pertanto l’attore, nella seconda fase, può correggere gli errori e le deficienze in cui sia incorso nella prima, provocando l’intervento in giudizio del soggetto o degli altri soggetti legittimati.
Cass. civ. n. 848/1983
Ai sensi dell’art. 1171 c.c., la denunzia di nuova opera compete al proprietario o al titolare di ogni altro diritto reale di godimento o al possessore, ma non già anche a chi sia soltanto, in virtù di un rapporto di locazione, conduttore e quindi semplice detentore di un immobile.
Cass. civ. n. 4497/1978
Al fine dell’esperimento della denuncia di nuova opera, ai sensi e nei casi di cui all’art. 1171 c.c., il proprietario del fondo nel quale l’opera sia stata intrapresa, ancorché non possessore, deve presumersi autore della medesima, fino a che non provi che sia stata da altri compiuta.
Cass. civ. n. 4039/1978
Al fine dell’esperibilità della denuncia di nuova opera, ai sensi dell’art. 1171 c.c., non è sufficiente un qualsiasi mutamento innovativo dello stato dei luoghi, occorrendo che questo mutamento presenti caratteri oggettivi tali da far sorgere un fondato timore di pregiudizio, attraverso l’ultimazione dell’opera, al diritto del denunciante. (Nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito l’esperibilità di detta azione, con riguardo alla sostituzione di una recinzione in paletti e rete metallica con un muretto, già completato, ancorché «a rustico», al momento della presentazione della denuncia).
Cass. civ. n. 2546/1978
Nel caso di denuncia di nuova opera proposta da un mero detentore a tutela del possesso di un immobile, la carenza di legittimazione ex art. 1171 c.c. di tale soggetto, mentre deve portare alla negazione della richiesta misura cautelare e, quindi, alla illegittimità di essa se concessa, non impedisce il passaggio alla fase di merito, per la cui legittimazione sono valevoli le regole proprie alla natura dell’azione proposta, con la conseguenza che è legittimo l’ordine di demolizione della nuova opera emessa in accoglimento della domanda di reintegrazione nella detenzione dell’immobile, nella fase di merito, ove la tutela possessoria ex art. 1168, secondo comma c.c. si estende anche al mero detentore.
Cass. civ. n. 1428/1978
Le azioni di spoglio e di denuncia di nuova opera possono essere cumulate per ottenere dal giudice l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi con demolizione e rimozione dei manufatti contestati, provvedimento che, a un tempo, reintegra nel possesso e ovvia al danno temuto.
Cass. civ. n. 532/1978
L’oggetto della tutela delle denunce di nuova opera e di danno temuto è costituito esclusivamente dal possesso, dalla proprietà o da altro diritto reale su una cosa, restando conseguentemente escluso che tali azioni cautelari possano essere esperite per la tutela di interessi legittimi ovvero di diritti di natura personale, come il risarcimento del danno per violazione di norme edilizie non integrative del codice civile.
Cass. civ. n. 6/1977
Per la proponibilità dell’azione di nuova opera non occorre che il danno sia certo o si sia già verificato, ma è, al contrario, sufficiente che l’opera iniziata e non ancora terminata, sia tale da giustificare in una persona normale il ragionevole timore del verificarsi del danno medesimo. Pertanto, nel caso in cui, durante la costruzione di un nuovo fabbricato vengano aperte, nel muro prospiciente il fondo vicino luci irregolari o vedute che non rispettino le distanze legali, il proprietario vicino può proporre denunzia di nuova opera senza dover attendere l’ultimazione del fabbricato, a nulla rilevando che tali aperture possano essere spontaneamente regolarizzate o soppresse dal costruttore, quando esse, già nella loro consistenza attuale, ledono o pongono in pericolo il diritto del vicino. Ove, poi, questa spontanea regolarizzazione o soppressione si verifichi (nel caso in cui non sia stata disposta la sospensione dell’opera), tale circostanza inciderà sull’interesse ad iniziare il procedimento cautelare, con le naturali conseguenze in materia di spese processuali.
Cass. civ. n. 4022/1975
Poiché la denuncia di nuova opera può essere proposta sia con riferimento ad opere illegittime, sia con riferimento ad opere che, pur essendo in sé legittime, cioè attualmente non lesive, siano suscettibili di essere ritenute come fonte di futuro danno, al fine di escludere la ragionevolezza del timore del denunciante (e, quindi, l’esistenza della normale prudenza di cui all’art. 96, comma secondo, c.p.c.) non è rilevante l’inesistenza di attuali lesioni dei diritti dell’attore, essendo — invece — necessario, in relazione alle particolarità dei casi singoli, accertare l’assoluta improbabilità di danno come effetto dell’opera intrapresa dal vicino.
Cass. civ. n. 2175/1974
Le azioni di nunciazione sono improponibili sia nei confronti della P.A., sia nei confronti del privato (nella specie, concessionario della costruzione di una ferrovia) che abbia agito nell’esercizio di poteri conferitigli dalla P.A. per finalità pubbliche. Il principio dell’improponibilità delle azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sempre valido per la fase cautelare del relativo giudizio, si applica nella fase di merito nei limiti in cui il provvedimento richiesto possa risolversi in una sovrapposizione dei poteri del giudice ordinario ai poteri della P.A. Nella fase di merito del giudizio di denuncia di nuova opera il giudice ordinario può condannare il privato concessionario della costruzione di una ferrovia all’adempimento degli obblighi di ripristinare le comunicazioni e gli scali rimasti interrotti per effetto della costruzione, previsti dall’art. 229 L. 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, trattandosi di adempimento che non interferisce sulla costruzione della strada ferrata e non mette in discussione i poteri pubblici conferiti al costruttore.
Cass. civ. n. 2860/1973
Nella materia disciplinata dall’art. 2 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, — cioè tutte le volte che una controversia abbia per oggetto comportamenti od opere che incidano sulla conservazione delle sponde dei fiumi e, in genere, sul regime delle acque e, quindi, anche sul corso dei fiumi stessi — l’azione di nunciazione di un privato nei confronti di altro privato, anche se l’amministrazione non abbia mai esercitato i poteri di polizia ad essa attribuiti da quella norma, non è proponibile, sotto il profilo del difetto di giurisdizione, perché, nonostante la direzione formale della domanda verso il privato autore dell’atto denunciato, l’eventuale provvedimento di rimozione di quell’atto — in quanto necessariamente incidente sulla conservazione delle sponde dei fiumi e sull’andamento del corso di essi ed, in genere, sul regime delle acque demaniali — si sostituirebbe all’apprezzamento discrezionale della P.A., cui è attribuito in via esclusiva, nel suo specifico compito di polizia idraulica ed in funzione preminente dell’interesse della collettività, il potere di stabilire la convenienza o meno del mantenimento o della modificazione della situazione determinata dal detto atto e di adottare ogni eventuale opportuno rimedio. Il privato leso da provvedimenti o comportamenti della P.A. fondati sull’art. 2 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, non è peraltro, privo di tutela giurisdizionale. Tale tutela a carattere petitorio si attua, ai sensi dell’art. 143, lett. b) T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e va invocata direttamente nei confronti della P.A. e indirettamente nei riguardi del terzo contro-interessato che ha dato occasione al provvedimento o al comportamento della P.A.
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