14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4137 del 16 giugno 1983
Testo massima n. 1
L’ammissione di un dato mezzo di prova [ che avviene con ordinanza, e mai con sentenza ] non preclude al giudice l’assunzione in seguito di qualsiasi altro mezzo istruttorio, salve le specifiche preclusioni derivanti dall’assunzione delle cosiddette «prove piene», quali la confessione ed il giuramento decisorio.
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Testo massima n. 2
Nel procedimento di denuncia di nuova opera, la legittimazione passiva, nella prima fase [ a cognizione sommaria ] – intesa ad ottenere un provvedimento che assicuri la conservazione della situazione materiale dedotta in causa, con l’inibizione di un suo mutamento o con la predisposizione di cautele idonee per la rimessione in pristino – spetta tanto all’autore materiale dell’opera, quanto all’eventuale autore morale, mentre nella seconda fase [ di merito ed a cognizione piena ], si determina in base alla natura, possessoria o petitoria, della domanda proposta, con la conseguenza che il legittimato passivo si identifica nel destinatario del comando dettato dalla norma invocata dall’attore e, quindi, nell’esecutore materiale ed in quello morale dell’opera, se il denunciante agisce in possessorio, e nel proprietario o titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio. Pertanto l’attore, nella seconda fase, può correggere gli errori e le deficienze in cui sia incorso nella prima, provocando l’intervento in giudizio del soggetto o degli altri soggetti legittimati.
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