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Articolo 202 Codice di procedura civile — Tempo, luogo e modo dell’assunzione

Articolo 202 Codice di procedura civile — Tempo, luogo e modo dell’assunzione

Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell’assunzione.

Se questa non si esaurisce nell’udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo [ 208, 82 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1593/2017

Nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.

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Cass. civ. n. 18688/2007

In tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l’espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso; sicché, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l’espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato l’implicita rinuncia all’ammessa prova testimoniale nel fatto che la parte istante aveva chiesto non già la fissazione dell’udienza per l’assunzione della prova, bensì la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni).

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Cass. civ. n. 17247/2006

La nullità di un atto di acquisizione probatoria non incide sulla sentenza che non si fondi su di esso e non comporta, in ogni caso, la nullità (derivata) della stessa, atteso che i rapporti tra atto di acquisizione probatoria nullo e sentenza non possono definirsi in termini di eventuale nullità derivata di quest’ultima, quanto, piuttosto, in termini di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della sentenza stessa, la quale, cioè, in quanto fondata sulla prova nulla (che quindi non può essere utilizzata), è priva di (valida) motivazione, non già nulla a sua volta: infatti l’atto di acquisizione probatoria, puramente eventuale, non fa parte della indefettibile serie procedimentale che conduce alla sentenza e il cui vizio determina la nullità, ma incide soltanto sul merito delle valutazioni in fatto compiute dal giudice, le quali, peraltro, possono essere sindacate in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

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Cass. civ. n. 7682/1999

Ai sensi dell’art. 202, secondo comma, c.p.c., il giudice legittimamente può differire la prosecuzione dei mezzi di prova il cui espletamento non si esaurisce nell’udienza fissata e poiché tale norma è applicabile anche alla prova testimoniale, il giudice non è obbligato ad assumere la prova contraria nella medesima udienza di assunzione di quella diretta, né tale differimento viola i principi dell’unità e contestualità della prova testimoniale, ovvero l’art. 184 c.p.c., che fissa delle preclusioni per le deduzioni istruttorie, non per l’assunzione delle prove.

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Cass. civ. n. 4137/1983

L’ammissione di un dato mezzo di prova (che avviene con ordinanza, e mai con sentenza) non preclude al giudice l’assunzione in seguito di qualsiasi altro mezzo istruttorio, salve le specifiche preclusioni derivanti dall’assunzione delle cosiddette «prove piene», quali la confessione ed il giuramento decisorio.

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