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Articolo 208 Codice di procedura civile — Decadenza dall’assunzione

Articolo 208 Codice di procedura civile — Decadenza dall’assunzione

Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l’altra parte presente non ne chieda l’assunzione.

La parte interessata può chiedere nell’udienza successiva al giudice la revoca dell’ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova . Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20777/2012

La disposizione di cui all’art. 208 c.p.c., concernente la decadenza dall’assunzione della prova, trova applicazione nei confronti del giuramento decisorio, il quale essendo deferito su fatti e tendendo al loro accertamento, costituisce un mezzo di prova vero e proprio. Ne consegue che anche nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice, dichiarata la decadenza della prova, è tenuto a fissare un’udienza successiva, per dar modo alla parte non comparsa di instare, se del caso, per la rimessione in termini e per consentire la eventuale difesa della stessa parte, dovendosi ritenere che, ove il giudice d’appello ometta tale adempimento, decidendo la causa subito dopo la declaratoria di decadenza, la sentenza sia viziata da “error in procedendo”.

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Cass. civ. n. 4189/2010

Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. valutare se sussistano giusti motivi per revocare l’ordinanza di decadenza della parte dal diritto di fare escutere i testi per mancata comparizione all’udienza all’uopo fissata, ovvero per mancata intimazione degli stessi, esulando dai poteri della S.C. accertare se l’esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.

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Cass. civ. n. 15908/2006

In tema di revoca dell’ordinanza di decadenza dall’assunzione della prova, la «causa non imputabile» che, ai sensi dell’art. 208 c.p.c. (nel testo novellato dall’art. 26 della legge 26 novembre 1990, n. 353), legittima la suddetta revoca va valutata dal giudice di merito, senza che detta valutazione, se correttamente e adeguatamente motivata, possa essere sindacata in sede di legittimità; in ogni caso, «la causa non imputabile» dovendo consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che dev’essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale, non può risolversi in una mancanza di diligenza, non può quindi consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la nullità dell’ordinanza con cui il giudice di merito aveva revocato la dichiarazione di decadenza, sul presupposto che la mancata comparizione della parte e del suo difensore all’udienza fissata per l’assunzione della prova era stata determinata dal fatto che l’ordinanza di ammissione non era stata notificata a mani del difensore, ma presso il suo studio, nelle mani di un dipendente che ne aveva omesso la consegna per imprecisati «gravi motivi familiari»).

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Cass. civ. n. 17766/2004

In tema di prova testimoniale, la norma di cui all’art. 208 c.p.c. come novellata dalla riforma del 1990 — che prevede la sanzione di decadenza dalla prova se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova — va interpretata nel senso che la decadenza debba essere dichiarata di ufficio dal giudice, e non più su istanza della parte comparsa come nel precedente regime normativo, senza che sia rilevante che la controparte interessata abbia sollevato la relativa eccezione all’udienza successiva. (Nella specie, prima di ogni altra difesa e prima comunque dell’espletamento della prova stessa), non risultando previsto alcun onere di formulare l’eccezione di decadenza nella medesima udienza in cui si è verificata.

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Cass. civ. n. 12279/1998

La facoltà per le parti di chiedere la riammissione all’espletamento dei mezzi istruttori, prevista dall’ultimo comma dell’art. 208 c.p.c., deve ritenersi sussistente sia nel caso di precedente espressa declaratoria di decadenza dal diritto di far assumere la prova, sia nel caso in cui una declaratoria di identico contenuto sia implicita essendo stata emessa ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, la suddetta facoltà va esercitata in sede di riassunzione della causa.

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Cass. civ. n. 7881/1994

L’ordinanza di chiusura della fase istruttoria e di rimessione della causa al collegio adottata dal giudice istruttore immediatamente dopo la rituale e tempestiva eccezione di decadenza dall’assunzione della prova, ai sensi dell’art. 104 att. c.p.c., per la mancata intimazione dei testimoni, deve ritenersi contenente un legittimo provvedimento implicito di decadenza del diritto alla ulteriore assunzione della prova testimoniale, restando escluso che la parte possa articolare gli stessi mezzi istruttori in secondo grado, ai sensi dell’art. 345, comma 2, c.p.c., non essendo concessa tale facoltà per ovviare a decadenze e preclusioni verificatesi nel pregresso stadio del processo.

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Cass. civ. n. 3502/1987

Al fine di considerare decaduta la parte da una prova testimoniale già ammessa, per mancata indicazione dei testi da escutere o per altra causa, è irrilevante il fatto che il giudice istruttore non abbia emesso una esplicita pronuncia di decadenza, dovendo questa ritenersi implicitamente contenuta nel provvedimento di chiusura della fase istruttoria e di rimessione della causa al collegio, soprattutto quando tale rimessione sia stata disposta dopo la espressa rinunzia della parte all’escussione della prova.

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Cass. civ. n. 1374/1987

La rinunzia al mandato proveniente dal difensore di una delle parti non costituisce legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa, essendo solo in facoltà del giudice di concederlo, ove ne ravvisi l’opportunità, qualora la rinunzia sia avvenuta all’udienza o in tempo immediatamente precedente. Ma la facoltà del giudice di rinviare la causa neppure sussiste se l’udienza è destinata all’assunzione di una prova testimoniale, giacché, a norma dell’art. 208 c.p.c., se in tale udienza non si presenta la parte che l’ha dedotta, il giudice, sulla precisa istanza della parte comparsa, deve dichiarare la decadenza di quella assente dal diritto di farla assumere.

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Cass. civ. n. 4900/1977

La decadenza dal diritto di far assumere la prova, prevista dall’art. 208 c.p.c., opera per il caso di mancata comparizione delle parti nel giorno fissato per l’inizio o la prosecuzione della prova medesima, e, quindi, postula che il giudice, nell’espletamento dei suoi doveri d’ufficio, abbia determinato il tempo, il luogo ed il modo dell’assunzione del mezzo istruttorio, a norma dell’art. 202 c.p.c. Tale decadenza, pertanto, non può trovare applicazione per la diversa ipotesi in cui il giudice non abbia fissato detta udienza, ancorché la parte interessata non abbia provveduto a sollecitarlo in proposito.

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