Avvocato.it

Articolo 209 Codice di procedura civile — Chiusura dell’assunzione

Articolo 209 Codice di procedura civile — Chiusura dell’assunzione

Il giudice istruttore dichiara chiusa l’assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all’articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”14″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”16″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 9942/1998

Non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all’istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 4718/1984

L’omessa motivazione circa la reiezione delle istanze di ammissione di mezzi istruttori non assume rilievo allorché, dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza, possa argomentarsi la superfluità, l’inconcludenza e l’irrilevanza delle prove dedotte.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 3378/1980

Allorché il giudice dichiara chiusa l’istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime decadono dai mezzi istruttori non assunti, indipendentemente da un’espressa dichiarazione di decadenza.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 2036/1980

Nel provvedimento di chiusura dell’istruzione deve ritenersi implicita la decadenza della parte interessata dal diritto di fare assumere il mezzo istruttorio che, sebbene ammesso, non sia stato espletato per inerzia processuale.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 1399/1980

L’ordinanza che dichiara chiusa l’istruttoria quando ravvisa superflua, per i risultati raggiunti, l’ulteriore assunzione di mezzi di prova, non può, violando i diritti della difesa, rinvenire l’estremo della superfluità nelle acquisizioni testimoniali ex uno latere, salvo che espressamente od implicitamente dichiari l’altra parte decaduta dall’espletamento di quel mezzo istruttorio.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 27/1980

Il giudice del merito non è tenuto ad ammettere ulteriori mezzi istruttori quando, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali d’apprezzamento, ritenga già sicuramente raggiunta la prova dei fatti di cui si discute, né, in tal caso, occorre che egli li respinga esplicitamente, bastando che la sua volontà risulti per implicito dalla motivazione della raggiunta certezza.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 3598/1979

Non sussiste l’obbligo del giudice del merito di disporre i mezzi di prova richiesti dalla parte tutte le volte che i medesimi non superino il preventivo vaglio di rilevanza e concludenza a lui istituzionalmente riservato, come avviene allorché i fatti oggetto della prova, in quanto non contestati ex adverso ovvero già sufficientemente provati, non abbisognano di accertamenti ulteriori, o quando, a fronte degli stessi fatti, risultino già acquisiti altri elementi, idonei a fondare un convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare. Tale accertamento negativo di rilevanza deve essere comunque sostenuto da adeguata motivazione.

[adrotate group=”16″]

[adrotate group=”15″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze