Art. 209 – Codice di procedura civile – Chiusura dell’assunzione

Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11810/2016

La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione. (Rigetta, App. Genova, 27/04/2012).

Cass. civ. n. 13375/2009

Il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga - con giudizio che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità - la stessa superflua. (Rigetta, Trib. Voghera, 02/12/2005).

Cass. civ. n. 22843/2006

Allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime decadono dai mezzi istruttori (nella specie, dalla prova testimoniale) non assunti indipendentemente da un'espressa dichiarazione di decadenza. (Rigetta, App. Messina, 24 Luglio 2001).

Cass. civ. n. 9942/1998

Non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all'istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione.

Cass. civ. n. 4718/1984

L'omessa motivazione circa la reiezione delle istanze di ammissione di mezzi istruttori non assume rilievo allorché, dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza, possa argomentarsi la superfluità, l'inconcludenza e l'irrilevanza delle prove dedotte.

Cass. civ. n. 3378/1980

Allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime decadono dai mezzi istruttori non assunti, indipendentemente da un'espressa dichiarazione di decadenza.

Cass. civ. n. 2036/1980

Nel provvedimento di chiusura dell'istruzione deve ritenersi implicita la decadenza della parte interessata dal diritto di fare assumere il mezzo istruttorio che, sebbene ammesso, non sia stato espletato per inerzia processuale.

Cass. civ. n. 1399/1980

L'ordinanza che dichiara chiusa l'istruttoria quando ravvisa superflua, per i risultati raggiunti, l'ulteriore assunzione di mezzi di prova, non può, violando i diritti della difesa, rinvenire l'estremo della superfluità nelle acquisizioni testimoniali ex uno latere, salvo che espressamente od implicitamente dichiari l'altra parte decaduta dall'espletamento di quel mezzo istruttorio.

Cass. civ. n. 27/1980

Il giudice del merito non è tenuto ad ammettere ulteriori mezzi istruttori quando, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali d'apprezzamento, ritenga già sicuramente raggiunta la prova dei fatti di cui si discute, né, in tal caso, occorre che egli li respinga esplicitamente, bastando che la sua volontà risulti per implicito dalla motivazione della raggiunta certezza.

Cass. civ. n. 3598/1979

Non sussiste l'obbligo del giudice del merito di disporre i mezzi di prova richiesti dalla parte tutte le volte che i medesimi non superino il preventivo vaglio di rilevanza e concludenza a lui istituzionalmente riservato, come avviene allorché i fatti oggetto della prova, in quanto non contestati ex adverso ovvero già sufficientemente provati, non abbisognano di accertamenti ulteriori, o quando, a fronte degli stessi fatti, risultino già acquisiti altri elementi, idonei a fondare un convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare. Tale accertamento negativo di rilevanza deve essere comunque sostenuto da adeguata motivazione.