14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2036 del 28 marzo 1980
Testo massima n. 1
L’ordinanza che dichiara la decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per mancata citazione degli stessi è revocabile, in quanto non è compresa nel novero delle ordinanze reclamabili al collegio, e spetta esclusivamente al giudice del merito accertare se sussistano giusti motivi per far luogo alla revoca, restando assolutamente estraneo alla valutazione della Corte di cassazione stabilire se l’esercizio [ in senso positivo o negativo ] di tale potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Nel provvedimento di chiusura dell’istruzione deve ritenersi implicita la decadenza della parte interessata dal diritto di fare assumere il mezzo istruttorio che, sebbene ammesso, non sia stato espletato per inerzia processuale.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]