14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4189 del 22 febbraio 2010
Posted at 17:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. valutare se sussistano giusti motivi per revocare l’ordinanza di decadenza della parte dal diritto di fare escutere i testi per mancata comparizione all’udienza all’uopo fissata, ovvero per mancata intimazione degli stessi, esulando dai poteri della S.C. accertare se l’esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.
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