14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15908 del 13 luglio 2006
Testo massima n. 1
In tema di revoca dell’ordinanza di decadenza dall’assunzione della prova, la «causa non imputabile» che, ai sensi dell’art. 208 c.p.c. [ nel testo novellato dall’art. 26 della legge 26 novembre 1990, n. 353 ], legittima la suddetta revoca va valutata dal giudice di merito, senza che detta valutazione, se correttamente e adeguatamente motivata, possa essere sindacata in sede di legittimità; in ogni caso, «la causa non imputabile» dovendo consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che dev’essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale, non può risolversi in una mancanza di diligenza, non può quindi consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore. [ In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la nullità dell’ordinanza con cui il giudice di merito aveva revocato la dichiarazione di decadenza, sul presupposto che la mancata comparizione della parte e del suo difensore all’udienza fissata per l’assunzione della prova era stata determinata dal fatto che l’ordinanza di ammissione non era stata notificata a mani del difensore, ma presso il suo studio, nelle mani di un dipendente che ne aveva omesso la consegna per imprecisati «gravi motivi familiari» ].
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