14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17766 del 2 settembre 2004
Testo massima n. 1
In tema di prova testimoniale, la norma di cui all’art. 208 c.p.c. come novellata dalla riforma del 1990 — che prevede la sanzione di decadenza dalla prova se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova — va interpretata nel senso che la decadenza debba essere dichiarata di ufficio dal giudice, e non più su istanza della parte comparsa come nel precedente regime normativo, senza che sia rilevante che la controparte interessata abbia sollevato la relativa eccezione all’udienza successiva. [ Nella specie, prima di ogni altra difesa e prima comunque dell’espletamento della prova stessa ], non risultando previsto alcun onere di formulare l’eccezione di decadenza nella medesima udienza in cui si è verificata.
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