17 Mar Articolo 201 Codice di procedura civile — Consulente tecnico di parte
Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente [ 191 c.p.c. ], assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico [ 91, 145, 146 disp. att. ].
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 25662/2014
Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ex art. 201 cod. proc. civ. ha natura ordinatoria e può essere prorogato dal giudice non solo a seguito di istanza di parte depositata prima della sua scadenza, ma anche laddove tale istanza sia stata depositata dopo la sua scadenza, sempre che, secondo la previsione dell’art. 154 cod. proc. civ., ricorrano motivi particolarmente gravi e il provvedimento sia motivato.
Cass. civ. n. 17269/2014
La nomina di un tecnico di fiducia costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi in un obbligo, nè in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all’indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio, sicchè la parte può presentare osservazioni critiche alla relazione di quest’ultimo pur quando non abbia tempestivamente designato un proprio consulente.
Cass. civ. n. 20821/2006
Poiché la consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, il giudice di merito può disattenderne le conclusioni senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali; nè egli è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i suoi poteri ordinatori, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti.
Cass. civ. n. 5687/2001
La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: ne consegue che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto.
Cass. civ. n. 15572/2000
La consulenza di parte costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che se non esplicitamente confutata in sentenza deve per implicito essere ritenuta come disattesa.
Cass. civ. n. 5544/1999
Gli accertamenti tecnici stragiudiziali allegati da una parte, ancorché contestati dalla controparte, sono idonei a costituire indizi tali da giustificare un approfondimento istruttorio secondo i principi di disposizione della prova e del libero e motivato convincimento del giudice (pur non costituendo necessariamente prova dei fatti allegati).
Cass. civ. n. 5151/1998
Le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, né è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, e disporre nuova consulenza d’ufficio atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti.
Cass. civ. n. 8240/1997
Poiché la consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, il giudice di merito può disattendere le conclusioni in essa contenute senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali.
Cass. civ. n. 4437/1997
La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 245/1995
Le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese. Tuttavia, quando i rilievi contenuti nella consulenza di parte siano precisi e circostanziati, tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d’ufficio ed adottate in sentenza, ove il giudice trascuri di esaminarli analiticamente, ricorre il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Cass. civ. n. 1811/1994
Poiché la nomina del consulente, a sensi dell’art. 201 c.p.c., costituisce mera facoltà della parte, l’omesso esercizio di tale facoltà o la mancata partecipazione del nominato consulente di parte alle operazioni svolte dal consulente dell’ufficio e la successiva mancata compilazione e allegazione di relazione del consulente di parte, non escludono la possibilità del motivato dissenso da parte del difensore rispetto alle valutazioni del C.T.U., né ostano alla formulazione di eventuali sue contestazioni anche in sede prettamente tecnico-scientifica.
Cass. civ. n. 245/1983
I consulenti tecnici di parte, siccome chiamati ad esprimere manifestazioni non di volontà, ma di scienza, ove raggiungano un accordo nelle rispettive conclusioni, non pongono in essere alcun atto transattivo in ordine al diritto controverso né vincolano il giudice a recepire le conclusioni stesse.
Cass. civ. n. 3610/1982
L’accertare se le garanzie predisposte per assicurare l’intervento delle parti alle operazioni del consulente tecnico siano state rispettate, rientra nei compiti del giudice del merito, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Cass. civ. n. 706/1981
Quando il giudice del merito ritenga di dovere prestare completa adesione al parere espresso dal consulente tecnico d’ufficio non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende le contrarie opinioni del consulente di parte, dovendosi queste intendere rifiutate, eventualmente, anche per implicito. Infatti, le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, a contenuto tecnico, rispetto alle quali il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con tali osservazioni.
Cass. civ. n. 5286/1980
Nel vigente ordinamento processuale, dominato dal principio della libera formazione del convincimento del giudice del merito, non è a questo vietato, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte — anche se avversariamente impugnata e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale — qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 4645/1978
Le ammissioni del consulente tecnico di parte — così come quelle del difensore — non hanno valore confessorio, ma costituiscono validi indizi che il giudice di merito può liberamente valutare e porre a base del proprio convincimento.
Cass. civ. n. 241/1978
Il giudice può trarre argomenti di valutazione, con valore di indizi, anche dalle ammissioni e dal comportamento del consulente tecnico di parte.
Cass. civ. n. 4707/1977
Le spese della consulenza tecnica di parte rientrano fra quelle al cui rimborso il soccombente deve essere condannato, a norma dell’art. 91 c.p.c.
Cass. civ. n. 522/1950
La mancata prefissione del termine per la nomina dei consulenti di parte non importa alcuna sanzione di nullità potendo le parti, in difetto della formalità richiesta dall’art. 201 del codice di procedura civile sempre supplire procedendo alla nomina predetta finché il consulente di ufficio non abbia espletato il suo incarico.
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