Cass. civ. n. 522 del 3 marzo 1950

Testo massima n. 1


La mancata prefissione del termine per la nomina dei consulenti di parte non importa alcuna sanzione di nullità potendo le parti, in difetto della formalità richiesta dall'art. 201 del codice di procedura civile sempre supplire procedendo alla nomina predetta finché il consulente di ufficio non abbia espletato il suo incarico.

Normativa correlata