Cass. civ. n. 245 del 13 gennaio 1983
Testo massima n. 1
I consulenti tecnici di parte, siccome chiamati ad esprimere manifestazioni non di volontà, ma di scienza, ove raggiungano un accordo nelle rispettive conclusioni, non pongono in essere alcun atto transattivo in ordine al diritto controverso né vincolano il giudice a recepire le conclusioni stesse.