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Articolo 87 Codice di procedura civile — Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

Articolo 87 Codice di procedura civile — Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente Codice [ 201 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9242/2000

Nel caso di più avvocati incaricati della difesa, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto a un onorario nei confronti del cliente, ma ciò in base all’opera effettivamente prestata, onde tale diritto rimane escluso se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente e inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica.

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Cass. civ. n. 6283/1985

In tema di liquidazione delle spese processuali, in mancanza della fattura, l’avvenuto pagamento dell’onorario al consulente di parte non può desumersi soltanto dalla sua partecipazione alle operazioni svolte dal consulente di ufficio, in quanto codesta partecipazione, pur attestando l’effettività della prestazione professionale, non sta inequivocabilmente a dimostrare che la parte abbia corrisposto il compenso al proprio consulente.

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Cass. civ. n. 4460/1985

Il consulente di parte rappresenta la medesima, della quale è ausiliare, nel limitato ambito delle indagini tecniche e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile del mancato compimento di attività difensive — come la richiesta di un provvedimento istruttorio — che, esulando dal detto limitato ambito, competono, invece, al difensore.

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Cass. civ. n. 3745/1985

Se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un’espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere in cassazione il ricorso è validamente proposto se sottoscritto anche da uno solo di essi.

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Cass. civ. n. 245/1983

I consulenti tecnici di parte, siccome chiamati ad esprimere manifestazioni non di volontà, ma di scienza, ove raggiungano un accordo nelle rispettive conclusioni, non pongono in essere alcun atto transattivo in ordine al diritto controverso né vincolano il giudice a recepire le conclusioni stesse.

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