Cass. civ. n. 4460 del 21 agosto 1985

Testo massima n. 1


Il consulente di parte rappresenta la medesima, della quale è ausiliare, nel limitato ambito delle indagini tecniche e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile del mancato compimento di attività difensive — come la richiesta di un provvedimento istruttorio — che, esulando dal detto limitato ambito, competono, invece, al difensore.

Testo massima n. 2


Il parere dell'associazione professionale di appartenenza, ai fini della determinazione giudiziale, ai sensi del primo comma dell'art. 2233 c.c., del compenso dovuto al professionista può sia essere richiesto d'ufficio dal giudice - ai sensi dell'art. 213 c.p.c., applicabile anche per le informazioni richieste ad enti diversi dalla pubblica amministrazione - sia essere prodotto direttamente dal professionista, esplicando in tal caso identità di effetti, sempreché sia certa l'autenticità del parere stesso e questo sia successivo all'effettuazione della prestazione professionale del cui compenso si discute.