Cass. civ. n. 5286 del 17 settembre 1980

Testo massima n. 1


Nel vigente ordinamento processuale, dominato dal principio della libera formazione del convincimento del giudice del merito, non è a questo vietato, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte — anche se avversariamente impugnata e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale — qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione.

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