Art. 200 – Codice di procedura civile – Mancata conciliazione
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Secondo - Del processo di cognizione > Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale > Capo II - Dell'istruzione della causa > Sezione III - Dell'istruzione probatoria
Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.
Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.