Art. 203 – Codice di procedura civile – Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale

Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.

Nell'ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.

Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è esaurita.

Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17299/2013

In tema di assunzione all'estero della prova civile, la mancata informazione delle parti circa il tempo ed il luogo dell'assunzione della prova non contrasta con l'ordine pubblico interno, sempre che l'autorità che abbia disposto la rogatoria non abbia avanzato, su istanza di una di esse, un'espressa domanda di informazione al riguardo, dal momento che il concetto di ordine pubblico interno concerne i principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche le modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, dovendosi escludere, peraltro, atteso l'impulso officioso caratterizzante tutto il subprocedimento di commissione rogatoria, la possibilità di comminatorie di decadenza per il mancato espletamento dell'attività istruttoria demandata dal giudice italiano all'autorità giudiziaria straniera.

Cass. civ. n. 4448/2013

Il termine fissato dal giudice istruttore per l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale ha carattere ordinatorio, sicché la relativa istanza di proroga deve essere presentata, ex art. 154 cod. proc. civ., prima della scadenza del termine stesso, il cui inutile decorso comporta la decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova medesima. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha accolto il ricorso in quanto il termine per il completamento della rogatoria, al momento dell'assunzione della prova, era ampiamente superato, sicché la parte era già decaduta dall'assunzione della stessa, non avendo tempestivamente proposto istanza di proroga, senza che rilevasse, a tal fine l'istanza di rimessione della causa sul ruolo, presentata dopo che erano pervenuti gli atti relativi all'espletamento della prova delegata). (Cassa con rinvio, App. Perugia, 19/11/2009).

Cass. civ. n. 9725/2008

L'art. 203 è applicabile anche nel giudizio dinanzi al giudice pace.

Cass. civ. n. 14349/2004

In tema di assunzione dei mezzi di prova, il giudice delegato ai sensi dell'art. 203, essendo investito fino alla scadenza del termine fissato per l'assunzione dei poteri spettanti al giudice istruttore, è tenuto a pronunciarsi su tutte le questioni che sorgono durante il relativo espletamento; peraltro, una volta scaduto detto termine — e sempreché prima della scadenza non sia stata formulata istanza di proroga direttamente al giudice istruttore o tramite il giudice delegato — il potere ritorna al G.I., che può anche revocare l'ordinanza — non impugnabile — con cui il giudice delegato abbia dichiarato la decadenza dalla prova.

Cass. civ. n. 10405/2002

In tema di prova delegata, allorquando il giudice, delegando ad altro il compito di assumere una prova, fissa, con ordinanza che deve essere comunicata alle parti, il termine entro il quale la prova medesima deve essere assunta indicandolo in un determinato numero di giorni o di mesi, il termine inizia a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento.

Cass. civ. n. 11334/1998

In tema di assunzione di mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale, l'art. 203 c.p.c. riserva alla valutazione discrezionale del giudice (fondata su considerazioni relative al miglior reperimento della prova, o a ragioni di economia e speditezza) la decisione in ordine all'assunzione diretta o per delega della prova, e perciò il giudice, anche in caso di espressa richiesta di parte, ha la facoltà e non l'obbligo di disporre l'assunzione per delega di alcuni mezzi di prova; il suddetto potere discrezionale attribuito al giudice dal citato art. 203 incontra un limite, nel rito del lavoro, in relazione ai principi di concentrazione e immediatezza cui è ispirato il processo, con la conseguenza che non abbisognano di esplicitazione in un provvedimento espresso di motivato rispetto della diversa richiesta di parte le valutazioni discrezionali che, in conformità con le caratteristiche strutturali del rito, hanno determinato la scelta dell'assunzione diretta della prova, e che, pertanto, nel rito del lavoro il provvedimento declaratorio della necessità di assunzione diretta della prova può ritenersi implicitamente contenuto in quello di fissazione dell'udienza dinanzi a sé per l'assunzione della prova.

Cass. civ. n. 3340/1997

Costituisce principio di diritto non controverso quello per cui, allorquando i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, ai sensi dell'art. 203 c.p.c., il termine fissato dal G.I. per la loro assunzione, ha carattere ordinatorio e, pertanto, l'istanza di proroga di tale termine (da rivolgersi, all'autorità delegante, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 203 cit., richiamato, in tema di rogatoria alle autorità estere o consolari, dall'ultimo comma dell'art. 204 c.p.c.) va presentata prima della scadenza di esso termine, secondo quanto dispone l'art. 154 c.p.c.; con la conseguenza che il decorso del termine senza la previa presentazione di detta istanza, comporta la decadenza della parte istante interessata, dal diritto di fare assumere la prova che sia stata delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova.

Cass. civ. n. 8453/1996

Il potere di prorogare il termine per l'assunzione di una prova delegata ha natura discrezionale, sicché sono irrilevanti i motivi in base ai quali tale potere viene esercitato, salva la necessità che la proroga sia stata chiesta prima della scadenza del termine, in ossequio alla regola generale prevista dall'art. 154 c.p.c. (Nella specie, era stata dedotta la nullità della proroga, poiché essa sarebbe stata richiesta allegando una nullità — della prima assunzione della prova testimoniale non preceduta da valida notifica al difensore del provvedimento pretorile di fissazione della prova — non deducibile dalla parte che vi aveva dato causa).

Cass. civ. n. 7670/1996

Il provvedimento del giudice delegato che, anche in controversia soggetta al rito del lavoro, fissa la data e il luogo dell'espletamento della prova rimessagli, non necessita di una notificazione alle parti o ai loro procuratori, né quindi, quand'anche notificazione vi sia stata, dell'osservanza di specifici termini dilatori a comparire trattandosi soltanto di verificare, ai fini di stabilire se sia stato o no assicurato il diritto di difesa, che gli interessati siano stati posti in grado di assistere all'udienza fissata.

Cass. civ. n. 6334/1990

La nullità derivante dall'inosservanza delle norme disciplinanti l'assunzione delle prove fuori dalla circoscrizione del tribunale (art. 203 c.p.c.), ha carattere relativo, essendo le dette norme stabilite nell'interesse delle parti e non per ragioni di ordine pubblico, sicché detta nullità resta sanata ove non sia tempestivamente eccepita.

Cass. civ. n. 2040/1986

Nel rito del lavoro — che soggiace alle norme del processo ordinario, ove non sia diversamente stabilito e non sia configurabile una incompatibilità con le stesse — il principio di immediatezza e di concentrazione del giudizio si risolve, non già nel divieto di delegare l'espletamento di mezzi istruttori ad altro giudice, bensì in un ulteriore limite al potere discrezionale, riservato al giudice dall'art. 203 c.p.c., di disporre l'assunzione di mezzi di prova fuori dall'ambito territoriale di sua competenza, con delega ad altro giudice. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto non censurabile sotto tale profilo la pronuncia del giudice del merito fondata sulle risultanze di una prova delegata espletata, senza opposizione della controparte, nella circoscrizione dove risiedevano numerosi testimoni).

Cass. civ. n. 786/1962

Nel caso in cui l'accertamento tecnico debba eseguirsi lontano dalla sede giudiziaria competente per la definizione della controversia, il giudice istruttore bene può delegare, per la nomina del consulente tecnico, il pretore del mandamento in cui deve svolgersi l'accertamento predetto, in analogia a quanto dispone l'art. 203 c.p.c. per l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale.