Cass. civ. n. 786 del 20 aprile 1962

Testo massima n. 1


Nel caso in cui l'accertamento tecnico debba eseguirsi lontano dalla sede giudiziaria competente per la definizione della controversia, il giudice istruttore bene può delegare, per la nomina del consulente tecnico, il pretore del mandamento in cui deve svolgersi l'accertamento predetto, in analogia a quanto dispone l'art. 203 c.p.c. per l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale.

Normativa correlata