Cass. civ. n. 3340 del 18 aprile 1997
Testo massima n. 1
Costituisce principio di diritto non controverso quello per cui, allorquando i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, ai sensi dell'art. 203 c.p.c., il termine fissato dal G.I. per la loro assunzione, ha carattere ordinatorio e, pertanto, l'istanza di proroga di tale termine (da rivolgersi, all'autorità delegante, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 203 cit., richiamato, in tema di rogatoria alle autorità estere o consolari, dall'ultimo comma dell'art. 204 c.p.c.) va presentata prima della scadenza di esso termine, secondo quanto dispone l'art. 154 c.p.c.; con la conseguenza che il decorso del termine senza la previa presentazione di detta istanza, comporta la decadenza della parte istante interessata, dal diritto di fare assumere la prova che sia stata delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova.
Testo massima n. 2
La nullità della consulenza tecnica, derivante dalla mancata comunicazione, alle parti, della data di inizio o di proseguimento delle operazioni peritali, ha carattere relativo e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, del quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 157 c.p.c., sia stata data comunicazione, nelle forme di legge, al difensore della parte interessata. E, se non può escludersi che possa realizzarsi acquiescenza nei confronti della suddetta nullità, anche in forma di dichiarazioni e comportamenti anteriori al deposito della consulenza, occorre, comunque, che sia le une che gli altri si rendano riferibili al procuratore a lite, il quale ha la disponibilità dei mezzi di difesa nel processo (posto che non si tratta, in alcun modo, neppure in tesi, di un fenomeno di rinuncia alla pretesa sostanziale), ed assumano il significato non equivoco di preventiva rinuncia a far valere la nullità.