Art. 204 – Codice di procedura civile – Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani

Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica.

Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare.

Per l'assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio il giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell'articolo precedente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 17301/2013

Spetta all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, alla stregua della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970, il potere di rivolgersi con commissione rogatoria all'autorità competente di un altro Stato contraente per richiedergli il compimento di un atto istruttorio; il carattere officioso che caratterizza l'intero sub-procedimento esclude la possibilità di una comminatoria di decadenza della parte dalla prova, non espletata nel termine originariamente fissato dall'ordinanza che abbia disposto la rogatoria internazionale.

Cass. civ. n. 17299/2013

In tema di assunzione all'estero della prova civile, la mancata informazione delle parti circa il tempo ed il luogo dell'assunzione della prova non contrasta con l'ordine pubblico interno, sempre che l'autorità che abbia disposto la rogatoria non abbia avanzato, su istanza di una di esse, un'espressa domanda di informazione al riguardo, dal momento che il concetto di ordine pubblico interno concerne i principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche le modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, dovendosi escludere, peraltro, atteso l'impulso officioso caratterizzante tutto il subprocedimento di commissione rogatoria, la possibilità di comminatorie di decadenza per il mancato espletamento dell'attività istruttoria demandata dal giudice italiano all'autorità giudiziaria straniera.

Cass. civ. n. 539/1986

Le nullità concernenti le rogatorie consolari ed internazionali, per essere state espletate tardivamente, hanno carattere relativo (versandosi in materia affidata alla disponibilità delle parti) e devono, pertanto, essere opposte nella prima udienza e difesa successiva all'atto di assunzione del mezzo istruttorio, od alla notizia di esso, rimanendo, in caso contrario, sanate per acquiescenza, senza che quest'ultima sia esclusa dalla circostanza che, a detta udienza, le parti abbiano chiesto un mero rinvio per esaminare la prova assunta, dovendo l'espressione «prima istanza», adoperata dall'art. 157 c.p.c., intendersi in senso lato, comprensiva cioè di ogni richiesta di parte tendente ad ottenere dall'ufficio un provvedimento, anche meramente ordinatorio, volto a regolare lo svolgimento del processo.

Cass. civ. n. 3071/1962

In materia di esecuzione extraterritoriale di atti istruttori relativi al processo interno, la possibilità di delega da parte dell'istruttore al console, ammessa dall'art. 204, comma 2 del codice di rito limitatamente alla ipotesi che la rogatoria riguardi cittadini italiani residenti all'estero, è subordinata al fatto che lo Stato straniero nel quale la rogatoria deve essere eseguita non si opponga alla attività istruttoria del console, in adempimento di un obbligo internazionale derivantegli da un trattato o per sua libera determinazione; sicché, in caso di opposizione, la rogatoria, anche se concernente cittadini italiani, va necessariamente indirizzata e trasmessa a norma del comma 1 dell'art. 204. La stessa possibilità di delega presuppone che lo Stato straniero non abbia, in virtù di esplicito accordo internazionale o tacitamente, non opponendosi all'esercizio della correlativa attività processuale, consentito al console l'esercizio di maggiori poteri, quale quello di eseguire direttamente, senza l'intervento della autorità dello Stato di residenza, anche le rogatorie che riguardino cittadini di quello o di altro Stato. La Convenzione italo-britannica del 17 dicembre1930 per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, resa esecutiva con L. 13 aprile 1933, n. 379 e rimessa in vigore con nota del Regno Unito del marzo 1948, ammette tre concorrenti modi di esecuzione delle commissioni rogatorie nei due Stati contraenti, limitatamente alla materia da essa considerata. Essa prevede, quale che sia la nazionalità delle persone cui l'atto istruttorio si riferisce, oltre il sistema della rogatoria eseguita a cura dell'autorità giudiziaria locale, e l'altro, per cui la stessa autorità può essere richiesta da quella dello Stato del processo di designare, per l'assunzione della prova, l'agente consolare o altra persona proposta dalla autorità richiedente, un terzo sistema, secondo il quale l'atto istruttorio può essere espletato direttamente, pur senza l'uso di poteri coercitivi, da un agente diplomatico consolare dello Stato del processo e da altra persona designata dalla autorità giudiziaria richiedente, senza l'intervento delle autorità dello Stato territoriale; ed ammette altresì, nel caso che l'uso di quest'ultimo sistema risulti inefficiente per il rifiuto della persona chiamata a deporre o a presentare documenti, il ricorso agli altri modi di esecuzione, che consentono l'uso di mezzi coercitivi. Pertanto, in virtù della anzidetta convenzione immessa nell'ordinamento italiano per effetto dell'ordine di esecuzione e delle necessarie norme di adattamento, nei rapporti con la Gran Bretagna e le colonie e i possedimenti della medesima, ai quali la convenzione è stata estesa (così nell'isola di Malta), la competenza consolare acquista maggiore ampiezza di quella consentita dall'art. 204, primo capoverso, c.p.c., in quanto, non più limitata alla ipotesi che l'istruttoria delegata concerna cittadini italiani residenti in territori soggetti alla Gran Bretagna, è ammissibile, in concorrenza con quella delle autorità locali, anche se riguardi cittadini di altra nazionalità residenti in quel territorio, salva l'esclusione di ogni potere coercitivo, riservato alla autorità locale.