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Articolo 204 Codice di procedura civile — Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani

Articolo 204 Codice di procedura civile — Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani

Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l’esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica.

Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all’estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare.

Per l’assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio il giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell’articolo precedente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17301/2013

Spetta all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente, alla stregua della Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970, il potere di rivolgersi con commissione rogatoria all’autorità competente di un altro Stato contraente per richiedergli il compimento di un atto istruttorio; il carattere officioso che caratterizza l’intero sub-procedimento esclude la possibilità di una comminatoria di decadenza della parte dalla prova, non espletata nel termine originariamente fissato dall’ordinanza che abbia disposto la rogatoria internazionale.

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Cass. civ. n. 17299/2013

In tema di assunzione all’estero della prova civile, la mancata informazione delle parti circa il tempo ed il luogo dell’assunzione della prova non contrasta con l’ordine pubblico interno, sempre che l’autorità che abbia disposto la rogatoria non abbia avanzato, su istanza di una di esse, un’espressa domanda di informazione al riguardo, dal momento che il concetto di ordine pubblico interno concerne i principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche le modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, dovendosi escludere, peraltro, atteso l’impulso officioso caratterizzante tutto il subprocedimento di commissione rogatoria, la possibilità di comminatorie di decadenza per il mancato espletamento dell’attività istruttoria demandata dal giudice italiano all’autorità giudiziaria straniera.

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Cass. civ. n. 539/1986

Le nullità concernenti le rogatorie consolari ed internazionali, per essere state espletate tardivamente, hanno carattere relativo (versandosi in materia affidata alla disponibilità delle parti) e devono, pertanto, essere opposte nella prima udienza e difesa successiva all’atto di assunzione del mezzo istruttorio, od alla notizia di esso, rimanendo, in caso contrario, sanate per acquiescenza, senza che quest’ultima sia esclusa dalla circostanza che, a detta udienza, le parti abbiano chiesto un mero rinvio per esaminare la prova assunta, dovendo l’espressione «prima istanza», adoperata dall’art. 157 c.p.c., intendersi in senso lato, comprensiva cioè di ogni richiesta di parte tendente ad ottenere dall’ufficio un provvedimento, anche meramente ordinatorio, volto a regolare lo svolgimento del processo.

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