Art. 205 – Codice di procedura civile – Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14349/2004

In tema di assunzione dei mezzi di prova, il giudice delegato ai sensi dell'art. 203, essendo investito fino alla scadenza del termine fissato per l'assunzione dei poteri spettanti al giudice istruttore, è tenuto a pronunciarsi su tutte le questioni che sorgono durante il relativo espletamento; peraltro, una volta scaduto detto termine — e sempreché prima della scadenza non sia stata formulata istanza di proroga direttamente al giudice istruttore o tramite il giudice delegato — il potere ritorna al G.I., che può anche revocare l'ordinanza — non impugnabile — con cui il giudice delegato abbia dichiarato la decadenza dalla prova.

Cass. civ. n. 7751/1992

A norma dell'art. 205 c.p.c. applicabile anche ai giudizi davanti al conciliatore ai sensi dell'art. 311 stesso codice, gli incidenti che sorgono durante l'assunzione dei mezzi di prova debbono essere sottoposti alla decisione del giudice in detta sede. La questione non può quindi farsi valere per la prima volta con il ricorso per cassazione.