Art. 206 – Codice di procedura civile – Assistenza delle parti all’assunzione
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Secondo - Del processo di cognizione > Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale > Capo II - Dell'istruzione della causa > Sezione III - Dell'istruzione probatoria
Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova [84 disp. att.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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