17 Mar Articolo 206 Codice di procedura civile — Assistenza delle parti all’assunzione
Posted at 10:24h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Secondo – Del processo di cognizione > Titolo I – Del procedimento davanti al tribunale > Capo II – Dell’istruzione della causa > Sezione III – Dell’istruzione probatoria
Le parti possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova [ 84 disp. att. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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