Art. 206 – Codice di procedura civile – Assistenza delle parti all’assunzione

Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova [84 disp. att.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.