14 Mag Cassazione civile Sez. VI-1 sentenza n. 17299 del 12 luglio 2013
Testo massima n. 1
In tema di assunzione all’estero della prova civile, la mancata informazione delle parti circa il tempo ed il luogo dell’assunzione della prova non contrasta con l’ordine pubblico interno, sempre che l’autorità che abbia disposto la rogatoria non abbia avanzato, su istanza di una di esse, un’espressa domanda di informazione al riguardo, dal momento che il concetto di ordine pubblico interno concerne i principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche le modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, dovendosi escludere, peraltro, atteso l’impulso officioso caratterizzante tutto il subprocedimento di commissione rogatoria, la possibilità di comminatorie di decadenza per il mancato espletamento dell’attività istruttoria demandata dal giudice italiano all’autorità giudiziaria straniera.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]