14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4686 del 23 febbraio 2017
Testo massima n. 1
Il procedimento di nunciazione, nel regime antecedente all’istituzione del giudice unico di primo grado, è caratterizzato da due fasi distinte, l’una cautelare e l’altra di merito, del medesimo giudizio, sicché nella seconda di esse, anche ove si svolga innanzi ad un giudice diverso per ragioni di competenza per valore, non occorre una nuova domanda, rimanendo sufficiente, valida ed efficacia quella iniziale. [ In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la procura apposta in calce al ricorso introduttivo della fase cautelare di un’azione nunciatoria idonea a fondare la legittimazione del medesimo procuratore anche per il successivo giudizio di merito, malgrado l’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società che l’aveva conferita, stante l’efficacia ultrattiva del mandato alle liti nell’ambito del giudizio per il quale era stato rilasciato ].
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]