14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 16259 del 28 giugno 2017
Testo massima n. 1
I procedimenti di nunciazione si articolano in due fasi, la prima delle quali, di natura cautelare, si esaurisce con l’emissione di un’ordinanza che concede o nega la tutela interinale, e la seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull’effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata: ne consegue che l’ordinanza emessa in sede di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso il provvedimento reso all’esito della fase cautelare, condividendo i caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest’ultimo, è inidonea ad acquisire, dal punto di vista formale e sostanziale, efficacia di giudicato e non è, pertanto, ricorribile per cassazione, neppure limitatamente al profilo concernente le spese, la cui contestazione – ove il soccombente non intenda iniziare il giudizio di merito – va effettuata in sede di opposizione al precetto intimato su tale titolo ovvero all’esecuzione, ove iniziata sulla base di esso.
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