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Art. 823 — Condizione giuridica del demanio pubblico

Art. 823 — Condizione giuridica del demanio pubblico

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 27456/2016

In tema di beni demaniali o patrimoniali di un ente pubblico, il principio di alternatività della tutela ex art. 823, comma 2, c.c. non preclude all’ente che abbia agito in autotutela amministrativa con attività provvedimentale (nella specie, ordine di demolizione di opere edilizie costruite su un area appartenente al patrimonio disponibile di un comune) di esperire una diversa e successiva forma di reazione dinanzi al giudice ordinario (nella specie, azione di rilascio per illegittima occupazione), laddove il provvedimento adottato in autotutela abbia esaurito i propri effetti a causa del venir meno dello scopo pubblicistico al quale era preordinato (nella specie, realizzazione di un centro cucine per le mense comunali), atteso che la menzionata norma afferma la possibilità di esperire entrambe le tutele, ma non anche il principio che “electa una via, non datur recursus ad alteram”.

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Cass. civ. n. 4902/2016

I beni demaniali possono formare oggetto di diritti obbligatori tra privati e, quindi, anche di locazione, senza che il carattere eventualmente abusivo dell’occupazione del terreno demaniale da parte del locatore comporti l’invalidità del contratto di locazione del bene, il quale vincola reciprocamente le parti contraenti all’adempimento delle obbligazioni assunte, escluso ogni pregiudizio per la P.A., a cui spetta le eventuali iniziative a tutela della particolare destinazione del bene.

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Cass. civ. n. 17734/2014

La P.A. non ha il potere di emettere, a norma dell’art. 823, secondo comma, cod. civ., atti autoritativi in autotutela per il conseguimento della disponibilità di un bene immobile detenuto in locazione da un privato nell’ambito di un rapporto di diritto comune.

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Cass. civ. n. 5912/2008

La persistente utilizzazione di un bene demaniale da parte del concessionario dopo la scadenza della concessione, legittima la P.A. ad avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà — senza ricorrere ai poteri autoritativi di tutela di cui pure è titolare — con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria. (Fattispecie relativa a rapporto concessorio di fondo rustico, scaduto nel quale l’ente proprietario aveva chiesto l’accertamento negativo di un titolo che giustificasse la conservazione da parte del privato della detenzione del fondo stesso).

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Cass. civ. n. 17954/2007

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia con la quale la P.A., agendo in sede possessoria come consentitole dall’art. 823, comma secondo, c.c., abbia chiesto l’immediata reintegrazione nell’asserito possesso di una servitù di passaggio il cui esercizio le sia stato inibito da parte di un privato.

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Cass. civ. n. 1864/2005

L’autotutela della P.A. è espressione della sua supremazia, e conseguentemente può essere esercitata solo nei confronti di soggetti privati, non anche nei confronti di soggetti che fanno parte anch’essi della P.A., e che, in quanto tali, sono nella medesima condizione giuridica. Pertanto, un Comune non può esercitare i propri poteri di autotutela a difesa della proprietà demaniale, secondo la previsione dell’art. 823, secondo comma, c.c., nei confronti di una Regione. (Principio espresso in controversia possessoria promossa dalla Regione nei confronti di un Comune; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).

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Cass. civ. n. 12008/2004

I beni demaniali possono formare oggetto di diritti in favore di terzi soltanto nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme di diritto pubblico, e non secondo il diritto privato, così che la relativa utilizzazione da parte della collettività deve essere ricondotta ad un uso generale — se riconosciuto a tutti i cittadini — ovvero speciale, come nell’ipotesi (quale quella di specie) dei proprietari frontisti di una pubblica via nelle misura in cui costoro traggano, da tale uso, particolari utilità per effetto della relazione di contiguità tra i loro beni e la strada stessa. Ne consegue che l’eventuale interesse del frontista a continuare l’utilizzo del bene già demaniale in epoca successiva alla sua sdemanializzazione può condurre alla costituzione di un diritto di servitù qualora ne ricorrano tutte le condizioni, ovvero nelle ipotesi di fondo intercluso, poiché, in tutti gli altri casi, detta sdemanializzazione fa sempre venir meno il diritto di accesso e di transito da loro esercitato, senza che l’interesse legittimo di costoro possa trasformarsi in un diritto sulla cosa altrui.

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Cass. civ. n. 5842/2004

La concessione amministrativa su beni demaniali o su beni indisponibili, al di fuori dei casi in cui la legge, esplicitamente o attraverso la specifica regolamentazione adottata, abbia predeterminato la natura del diritto conferito al concessionario, non attribuisce necessariamente a quest’ultimo diritti di consistenza reale, ma può attribuire anche diritti assimilabili a quelli personali di godimento non esclusi della previsione dell’art. 823 c.c. e pienamente compatibili con i poteri d’imperio dell’ente concedente a tutela dell’interesse pubblico. Peraltro, al fine di stabilire nel singolo caso se a favore del concessionario sia stato costituito un diritto di natura reale o personale, occorre accertare, con indagine da compiersi dal giudice del merito secondo i normali criteri di interpretazione dei contratti e degli atti amministrativi, l’effettiva e concreta consistenza di quel diritto sulla base dell’intero contenuto della convenzione e delle sue clausole, nonchè del provvedimento amministrativo di concessione.

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Cass. civ. n. 4769/2004

La natura demaniale di un bene non costituisce ostacolo giuridico nè alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, nè alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti. Ne consegue che, qualora sia accertato, attraverso la complessiva interpretazione —riservata al giudice di merito — del titolo costitutivo (cioè dell’atto di concessione), che è stato conferito al privato un diritto reale di godimento su un immobile demaniale, l’atto con cui quest’ultimo alieni tale diritto è soggetto ad INVIM, ai sensi dell’art. 2, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (nel testo, applicabile ratione temporis sostituito dall’art. 24 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154).

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Cass. civ. n. 10157/2003

L’attribuzione a privati dell’utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall’ente titolare del bene — entro certi limiti e per alcune utilità — solo mediante concessione amministrativa.

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Cass. civ. n. 6852/2003

La facoltà della pubblica amministrazione, in alternativa all’esercizio dei propri poteri di autotutela, di agire davanti al giudice ordinario a difesa della proprietà demaniale o patrimoniale, secondo la previsione dell’art. 823 c.c., deve ritenersi comprensiva della possibilità di proporre domanda di accertamento della natura ed appartenenza ad essa di un determinato bene.

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Cass. civ. n. 6347/2003

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di accertamento dei confini tra terreno privato e demanio proposta dal privato nei confronti della P.A., avendo detta domanda per oggetto l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione del diritto soggettivo di proprietà privata rispetto alla proprietà demaniale.

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Cass. civ. n. 12831/1998

I beni che fanno parte del demanio pubblico non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. I negozi relativi all’utilizzazione di detti beni non possono, quindi, dar luogo se non ad atti di concessione in godimento temporaneo, come tali per loro natura revocabili e perciò incompatibili con la disciplina propria delle locazioni degli immobili urbani.

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Cass. civ. n. 2844/1998

I beni che fanno parte del demanio pubblico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. L’attribuzione al privato di un diritto di godimento su beni demaniali si realizza attraverso provvedimenti unilaterali di concessione e non mediante l’impiego di contratti di diritto comune. Il godimento da parte di privati, di beni appartenenti al demanio dello Stato, non può avvenire gratuitamente se non nei casi preveduti dalla legge (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che la circostanza che l’amministrazione avesse consentito ad un privato di immettersi nel godimento di un bene demaniale senza fissare fin dall’inizio il canone dovuto da un lato non consentiva di ritenere sussistente tra le parti un contratto di comodato, ma una concessione in uso, dall’altro obbligava il privato a pagare per tale uso un corrispettivo).

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Cass. civ. n. 7892/1991

Per il combinato disposto dagli artt. 823 c.c., il quale riserva alla pubblica amministrazione la tutela dei beni demaniali, e 81 c.p.c., che limita i casi di sostituzione processuale a quelli espressamente previsti dalla legge, nel caso di rivendica di immobile fra privati, l’eccezione di demanialità è improponibile da parte del convenuto, trattandosi di exceptio de iure tertii.

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Cass. civ. n. 6129/1986

L’art. 823 secondo comma c.c., sul carattere alternativo dell’autotutela amministrativa rispetto ai mezzi ordinari a difesa della proprietà o del possesso, ancorché dettato per i beni demaniali, configura espressione di un principio generale, valido per ogni situazione giuridica in cui siano esperibili rimedi giurisdizionali. Pertanto, pure con riguardo a bene non demaniale, deve riconoscersi ad un comune la facoltà di agire davanti al giudice ordinario con azione di rilascio, a tutela del proprio diritto dominicale, indipendentemente dall’eventuale possibilità del comune medesimo di conseguire analogo risultato con l’esercizio di poteri autoritativi.

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