Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2613 del 17 giugno 1996

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2613 del 17 giugno 1996

Testo massima n. 1

La mancanza di motivazione costituisce violazione di legge che, come tale, può dar luogo, ai sensi dell’art. 311, comma 2, c.p.p., a ricorso immediato per cassazione avverso l’ordinanza applicativa di misura cautelare. Detta mancanza si concretizza non solo quando la motivazione sia graficamente assente, ma anche quando essa sia del tutto apparente; il che, in tema di misure cautelari, si verifica allorché il giudice indichi in modo del tutto generico le fonti dalle quali ha inteso trarre gli indizi di colpevolezza, ovvero si richiami in modo indeterminato al tipo di prova acquisita o, ancora accenni solo vagamente agli elementi di discolpa dell’interessato, apoditticamente ritenendoli superati da quelli a suo carico.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze