Cass. civ. n. 12831 del 23 dicembre 1998

Testo massima n. 1


I beni che fanno parte del demanio pubblico non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. I negozi relativi all'utilizzazione di detti beni non possono, quindi, dar luogo se non ad atti di concessione in godimento temporaneo, come tali per loro natura revocabili e perciò incompatibili con la disciplina propria delle locazioni degli immobili urbani.

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