14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 4769 del 9 marzo 2004
Testo massima n. 1
Il lido del mare – da intendersi come quella porzione di riva che è a contatto diretto, nel suo limite esterno, con le acque del mare e che resta normalmente coperta dalle ordinarie mareggiate, sicché ne riesce impossibile ogni altro uso oltre quello marittimo o pubblico – appartiene allo Stato e fa parte del demanio pubblico dello Stato stesso, ai sensi dell’art. 822, primo comma, c.c.: pertanto, il suo utilizzo non può costituire oggetto di concessione da parte di un ente territoriale diverso dallo Stato, atteso anche che l’art. 824, primo comma, del codice medesimo assoggetta al regime dei beni demaniali, se appartenenti alle province o ai comuni, soltanto i beni della specie di quelli indicati dal secondo comma del citato art. 822, tra i quali non è compreso il lido del mare.
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Testo massima n. 2
La natura demaniale di un bene non costituisce ostacolo giuridico nè alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, nè alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti. Ne consegue che, qualora sia accertato, attraverso la complessiva interpretazione —riservata al giudice di merito — del titolo costitutivo [ cioè dell’atto di concessione ], che è stato conferito al privato un diritto reale di godimento su un immobile demaniale, l’atto con cui quest’ultimo alieni tale diritto è soggetto ad INVIM, ai sensi dell’art. 2, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 [ nel testo, applicabile ratione temporis sostituito dall’art. 24 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154 ].
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