Cass. civ. n. 6821 del 11 marzo 2020
Testo massima n. 1
Nel giudizio di impugnazione dell'atto di classamento di beni demaniali affidati in concessione promosso dal concessionario, non sussiste il litisconsorzio necessario dello Stato, perché il concessionario subentra nei poteri e nelle funzioni dell'Amministrazione concedente, divenendo l'unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte relative a tali beni, e acquisisce la facoltà di agire a tutela degli stessi, ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., mentre la partecipazione al processo dello Stato non comporta alcun risultato utile e pratico alla risoluzione della controversia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR, che aveva annullato la sentenza appellata e rimesso la causa al primo giudice, ritenendo che fosse stato pretermesso lo Stato, in un giudizio promosso dal concessionario autostradale contro l'accertamento catastale relativo a nuove costruzioni adibite alla stazione autostradale).