Cass. civ. n. 7892 del 16 luglio 1991
Testo massima n. 1
Per il combinato disposto dagli artt. 823 c.c., il quale riserva alla pubblica amministrazione la tutela dei beni demaniali, e 81 c.p.c., che limita i casi di sostituzione processuale a quelli espressamente previsti dalla legge, nel caso di rivendica di immobile fra privati, l'eccezione di demanialità è improponibile da parte del convenuto, trattandosi di exceptio de iure tertii.