10 Gen Art. 2907 — Attività giurisdizionale
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte [ 99 c.p.c. ] e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero [ 67, 85 2, 102 5, 117, 119, 125, 336, 417, 418, 848, 2098, 2409, 2487; 69 c.p.c. ] o d’ufficio [ l.f. 6 ].
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell’interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite [ 409 c.p.c. ss. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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