10 Gen Art. 2098 — Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro
Il contratto di lavoro stipulato senza l’osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro può essere annullato, salva l’applicazione delle sanzioni penali [ 2126 ].
La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell’ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell’assunzione del prestatore di lavoro [ 2126, 2964 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 15775/2000
In tema di disciplina del collocamento, l’infrazione amministrativa consistente nell’assunzione di lavoratori senza farne richiesta «al competente ufficio nella cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce» sussiste, ai sensi dell’art. 13 legge 264 del 1949, sia quando tale richiesta manchi del tutto, sia quando essa sia stata rivolta ad un ufficio territorialmente incompetente, giacché, in tale ultima ipotesi, viene frustrato lo scopo, perseguito dalla legge, di far corrispondere la domanda all’offerta di lavoro in ciascuna circoscrizione territoriale.
Cass. civ. n. 7835/2000
Nei procedimenti instaurati in base agli artt. 13 ss. della legge n. 689 del 1981 dall’Ispettorato del lavoro a carico dei datori di lavoro per l’inosservanza delle norme sull’assunzione — nei quali è necessario accertare incidentalmente (ancorché in modo sommario, date le caratteristiche dei procedimenti stessi) l’esistenza del rapporto di lavoro, implicando l’opposizione dell’interessato all’ingiunzione la contestazione da parte sua della suddetta esistenza — le dichiarazioni rese al riguardo dai lavoratori se costituiscono idonei elementi di impulso alle indagini ispettive che danno luogo all’ordinanza-ingiunzione non assumono, tuttavia, valore di prova in sede giudiziale — a prescindere dal giudizio di attendibilità riservato al giudice — configurandosi, nei confronti dei lavoratori stessi, una situazione di incapacità a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c.
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