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Art. 417 — Istanza d’interdizione o di inabilitazione

Art. 417 — Istanza d’interdizione o di inabilitazione

L’interdizione [ 414 ] o l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il Quarto grado, dagli affini [ 78 ] entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero [ 69 c.p.c. ].

Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori [ 332 ], l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero [ 712 ss. c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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