10 Gen Art. 332 — Reintegrazione nella responsabilità genitoriale
Il giudice [ disp. att. 38, 51 ] può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto [ 330 ], quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 175/1988
La pendenza del procedimento, promosso dal genitore, dichiarato decaduto dalla potestà sul figlio minore, per essere reintegrato nella potestà medesima, non può interferire sugli atti della procedura di adozione di detto minore, resi sul presupposto di quella decadenza (nella specie, riguardo ad adozione ordinaria, nella disciplina previgente alla L. 4 maggio 1983, n. 184, manifestazione del consenso da parte del tutore e pronuncia del tribunale sostitutiva del mancato assenso del genitore), atteso che la reintegrazione nella potestà, che venga disposta in esito all’indicato procedimento, ha efficacia costitutiva, quindi ex nunc.
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