Cass. civ. n. 22568 del 4 novembre 2015

Testo massima n. 1


I provvedimenti camerali in tema di responsabilità genitoriale di cui agli artt. 330, 332 e 333 c.c., sono privi dei requisiti della decisorietà e definitività, e non sono dotati della stabilità tipica del provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato in quanto revocabili in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti, sicché la decisione sulla competenza relativa ad uno dei predetti provvedimenti non è impugnabile con regolamento di competenza ad istanza di parte, trattandosi di statuizione di carattere meramente preliminare e strumentale rispetto alla decisione di merito, di cui condivide il regime impugnatorio. (Dichiara inammissibile regolamento competenza).