10 Gen Art. 416 — Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età
Posted at 20:41h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo XII – Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia > Capo II – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
Il minore non emancipato può essere interdetto [ 414 ] o inabilitato [ 415 ] nell’ultimo anno della sua minore età [ 2 ] . L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto [ 421 ] dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore [ 40 att. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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