Art. 416 – Codice civile – Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età
Il minore non emancipato può essere interdetto [414] o inabilitato [415] nell'ultimo anno della sua minore età [2]. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto [421] dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore [40].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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