Art. 2907 – Codice civile – Attività giurisdizionale

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte [99 c.p.c.] e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero [67, 85 comma 2, 102 comma 5, 117, 119, 125, 336, 417, 418, 848, 2098, 2409, 2487; 69 c.p.c.] o d'ufficio [6 l. fall.].

La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite [409 c.p.c. ss.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13051/2008

In tema di azione collettiva, proposta, nella vigenza dell'art. 1469 sexies cod. civ., da una o più associazioni rappresentative dei consumatori, l'inibitoria dell'uso delle clausole vessatorie produce effetti anche sui contratti già stipulati al momento della pronuncia giudiziale, sia perché l'eliminazione delle clausole vessatorie da tutti i contratti che le contengono è coerente con le finalità attribuite dal legislatore comunitario all'azione collettiva sia perché l'applicazione del divieto ai contratti ad esecuzione differita o con durata reiterabile (come quelli bancari) vigenti al momento dell'adozione dell'inibitoria, realizza la funzione preventiva propria di questo specifico strumento di tutela, escludendo la necessità di ricorrere all'azione individuale per espungere, in concreto, dai singoli regolamenti negoziali, le condizioni colpite dal provvedimento giudiziale. (Rigetta, App. Roma, 24 Settembre 2002).

Cass. civ. n. 17026/2006

L'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se con con l'intervento del giudice. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile, per difetto di interesse, in considerazione della mancata contestazione della controparte, l'azione promossa dagli acquirenti di un bene immobile per accertare che il loro titolo di acquisto si estendeva anche ad un vano i cui estremi catastali non erano stati indicati nel contratto).

Cass. civ. n. 3880/2006

Con la istituzione del ruolo unico dei dirigenti - previsto dall'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha sostituito l'art. 23 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e le cui modalità di costituzione e tenuta sono disciplinate dal d.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150 - il legislatore ha riconosciuto al datore di lavoro pubblico ampia potestà discrezionale sia nel ritenere di non avvalersi di un determinato dipendente mettendolo così a disposizione del ruolo unico, sia nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali; rispetto a tale potestà discrezionale la posizione soggettiva del dirigente aspirante all'incarico non può atteggiarsi come diritto soggettivo pieno, bensì come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 cod. civ.. La tutela di tale posizione giuridica soggettiva, affidata al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non è dissimile da quella già riconosciuta al partecipante ad una procedura di selezione concorsuale adottata dal datore di lavoro privato ed è estesa a tutte le garanzie procedimentali di selezione previste dalla legge e dai contratti collettivi.

Cass. civ. n. 12092/2004

Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità d'ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di un'eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato, riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione - e la relativa pronuncia sia stata impugnata - il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito.

Corte cost. n. 123/1987

La legge n. 425 del 1984, escludendo che gli aumenti periodici e l'indennità di rischio siano estensibili, in base al diritto previgente, ai magistrati di tutte le carriere, introduce - in via di interpretazione autentica, opposta a quella accolta dai giudici amministrativi - uno "ius superveniens" non satisfattivo delle pretese degli interessati. In tale contesto, la norma processuale che dispone l'estinzione "ex officio" dei processi pendenti e l'inefficacia dei provvedimenti non ancora passati in giudicato, viola il diritto del cittadino ad ottenere una pronuncia di merito senza onerose reiterazioni, in quanto preclude al giudice di interpretare lo "ius superveniens" per decidere nel merito la controversia pendente. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 10, comma primo, della legge 6 agosto 1984, n. 425.