Cass. civ. n. 13051 del 21 maggio 2008
Testo massima n. 1
In tema di azioni collettive inibitorie a tutela dei consumatori, l'associazione di professionisti che abbia provveduto all'elaborazione ed alla diffusione di clausole contenute in condizioni generali riguardanti contratti bancari ed abbia espresso parere positivo sulla loro utilizzabilità, deve ritenersi titolare della legittimazione passiva anche in ordine alle azioni collettive promosse prima della modifica dell'art. 1469 sexies c.c., intervenuta ex art. 6 della legge n. 14 del 3 febbraio 2003, con la quale è stata espressamente estesa la legittimazione passiva alle associazioni che «raccomandano » l'utilizzo di clausole o condizioni generali di contratto, in quanto anche nella previgente previsione normativa contenuta nell'art. 1469 sexies c.c., interpretata secondo quanto stabilito all'art. 7 della Direttiva CE 93/13, l'utilizzazione deve ritenersi comprensiva dell'elaborazione, della diffusione e della positiva valutazione delle condizioni generali di contratto.
Testo massima n. 2
In tema di azione collettiva, proposta, nella vigenza dell'art. 1469 sexies cod. civ., da una o più associazioni rappresentative dei consumatori, l'inibitoria dell'uso delle clausole vessatorie produce effetti anche sui contratti già stipulati al momento della pronuncia giudiziale, sia perché l'eliminazione delle clausole vessatorie da tutti i contratti che le contengono è coerente con le finalità attribuite dal legislatore comunitario all'azione collettiva sia perché l'applicazione del divieto ai contratti ad esecuzione differita o con durata reiterabile (come quelli bancari) vigenti al momento dell'adozione dell'inibitoria, realizza la funzione preventiva propria di questo specifico strumento di tutela, escludendo la necessità di ricorrere all'azione individuale per espungere, in concreto, dai singoli regolamenti negoziali, le condizioni colpite dal provvedimento giudiziale. (Rigetta, App. Roma, 24 settembre 2002).